Codice di procedura penale

Art. 178 c.p.p. — Nullità di ordine generale

E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:

  • a)le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
  • b)l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
  • c)l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 178 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 38306/2025

    26 novembre 2025

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Art. 178 c.p.p. · Art. 429 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27080/2025

    24 luglio 2025

    a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati. b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.

    Art. 178 c.p.p. · Art. 291 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 26920/2025

    23 luglio 2025

    a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto. b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.

    Art. 178 c.p.p. · Art. 291 c.p.p. · Art. 12 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 22593/2025

    16 giugno 2025

    La Terza Sezione ha affermato che è affetto da nullità generale per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. il decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica, contenga l’invito alla comparizione personale dell’imputato, nel caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l’impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio – previsto dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176 – di quindici giorni liberi prima dell’udienza.

    Art. 178 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nell…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art178 · fonte del testo

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