a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati. b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.
Art. 178 c.p.p. · Art. 291 c.p.p.