Art. 429 c.p.p. — Decreto che dispone il giudizio

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Il decreto che dispone il giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione ((, in forma chiara e precisa,)) del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
  • e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
  • f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. ((4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare))

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 429 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 38306/2025

    26 novembre 2025

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Art. 429 c.p.p. · Art. 178 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 28/2023

    Questione inammissibile
    23 febbraio 2023

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis), in combinato disposto con l'art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l'incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a giudicare della responsabilità penale dell'imputato. Rispetto al vulnus denunciato, come argomentato nell'ordinanza, sono inoltre ictu oculi inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (Precedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191).

    Art. 429 c.p.p. · Art. 458 c.p.p. · Art. 34 c.p.p. · Art. 101 cost.

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  • Sentenza n. 103/2010

    Questione inammissibile
    17 marzo 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che il GUP possa disporre il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto, chiedendo al P.M. di modificare la qualificazione giuridica del fatto e, in caso di inerzia dell'organo dell'accusa, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo P.M. Premesso che il principio di necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza - espressamente codificato dall'art. 521 cod. proc. pen. per la fase del giudizio, ma applicabile analogicamente anche all'udienza preliminare - è diretto a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato nonché il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale; e che il medesimo principio, se da un lato consente al giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, dall'altro gli impone di trasmettere gli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione; l'omessa precisazione delle ragioni per le quali, nella fattispecie oggetto del giudizio principale, il fatto debba ritenersi diversamente qualificato e non si tratti, piuttosto, di un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato non permette di valutare la necessaria pregiudizialità della sollevata questione di costituzionalità, sicché la motivazione sulla rilevanza è insufficiente. Un ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella sollecitazione di una pronunzia additiva, non avente carattere di soluzione costituzionalmente obbligata, ma rientrante nell'ambito di scelte discrezionali riservate al legislatore. Il difetto di una soluzione costituzionalmente imposta è comprovato dalla circostanza che lo stesso giudice a quo , dapprima, si sofferma su talune procedure adottabili dal GUP per far cadere i dubbi di legittimità della censurata disciplina (quali l'adozione di un'apposita ordinanza con cui informare le parti della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto, così da consentire il contraddittorio sul punto, ovvero l'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen) e, poi, ritenendole inadeguate, valuta come indispensabile l'intervento della Corte mediante una decisione additiva che preveda la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, attraverso la restituzione degli atti all'organo dell'accusa. Peraltro, la soluzione prospettata dal rimettente tende ad ottenere la parificazione di situazioni processuali tra loro non omogenee, quali l'accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. La decisione richiesta, dunque, coinvolgendo scelte relative alla conformazione della disciplina processuale, rientra nella discrezionalità del Parlamento. Nel senso che la necessaria correlazione tra accusa e sentenza è posta anche «al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigenza presente in ogni fase processuale e, quindi, anche nell'udienza preliminare», v. la citata sentenza n. 88/1994. Per la manifesta inammissibilità di questioni motivate in modo tale da non permettere la valutazione della rilevanza nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2009, ordinanze n. 15/2009, n. 312/2008 e n. 100/2008. Sull'inammissibilità di questioni tese a richiedere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 183/2008, ordinanze n. 193/2009, n. 80/2009 e n. 379/2008.

    Art. 424 c.p.p. · Art. 429 c.p.p. · Art. 521 c.p.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 73/2000

    Altra decisione
    17 marzo 2000

    Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

    Art. 565 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 456 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 21 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) l'enunciazioneaggiunto: , in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

… data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. aggiunto: 4. Il decreto e' notificato tolto: alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. aggiunto: all'imputato contumace all'udienza preliminare

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art429 · fonte del testo

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