Art. 417 c.p.p. — Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
  • c)l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
  • d)la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
  • e)la data e la sottoscrizione.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 395/2001

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell’udienza preliminare, dell’eccezione concernente l’erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia “correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio”. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all’udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l’udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata. M.F.

    Art. 33-quinquies c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 417 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/1995

    Questione infondata
    14 aprile 1995

    Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quò, di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullità della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericità, così da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come già affermato dalla Corte costituzionale, allorché il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericità riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiché quel che importa non è tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto è conoscibile dalla difesa, è evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti

    Art. 417 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/1992

    Questione inammissibile
    3 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente è chiamato ad adottare.

    Art. 417 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 25 parole tolte.

tolto: b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art417 · fonte del testo

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