Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quò, di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullità della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericità, così da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come già affermato dalla Corte costituzionale, allorché il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericità riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiché quel che importa non è tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto è conoscibile dalla difesa, è evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti
Art. 417 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.