Non può dirsi manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice delle indagini preliminari, quando risulta evidente il difetto di imputabilità, pronuncia senz'altro sentenza di non luogo a procedere applicando le misure di sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 24, 3 e 76 Cost.. La preclusione - che la norma comporta - di ulteriori accertamenti da cui possa derivare una pronuncia assolutoria sul merito - tranne che non sia già risultato evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisca o non sia previsto dalla legge come reato - legittima infatti il sospetto di una irragionevole compressione - non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale - del diritto di difesa, e ad un tempo di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al trattamento dei non imputabili nel giudizio direttissimo e nel processo innanzi al pretore, nei quali i suddetti accertamenti e pronuncia sono invece in ogni caso possibili. Inoltre, in relazione al n. 52, sesto periodo, dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non v'è menzione di quella relativa al difetto di imputabilità, si prospetta anche un possibile eccesso di delega. Pertanto, dato che tale questione è pregiudiziale alla decisione di altra, di cui la Corte è già investita, concernente l'art. 426 cod.proc.pen. - sospeso tale giudizio - anche nei confronti dell'art. 425, primo comma, cod.proc.pen,. in parte qua, va promosso d'ufficio, da parte della stessa Corte, in riferimento ai suindicati parametri, incidente di legittimità costituzionale.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 425 c.p.p.