Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 71 del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 29 maggio 1996 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di S.Maria Capua Vetere, nel procedimento penale

a carico di Di Tella Antonio, iscritta al n. 865 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 24 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di

Quaceci Nicola, iscritta al n. 1185 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

S.Maria Capua Vetere premette, in fatto, che nei confronti di un

imputato, al quale è stata a suo tempo provvisoriamente applicata la

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

a norma dell'art. 312 cod. proc. pen., è stata pronunciata ordinanza

di sospensione del procedimento a causa della sua accertata e

perdurante incapacità di partecipare coscientemente al procedimento

stesso. Non risulta quindi possibile procedere all'udienza

preliminare, considerato che l'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., il

quale fa salva la possibilità di emettere sentenza di non luogo a

procedere, non può trovare applicazione in ipotesi di difetto di

imputabilità, essendo stata la relativa formula dichiarata

costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 41 del 1993.

D'altra parte, osserva il giudice a quo, in pendenza della

sospensione del procedimento non è possibile neppure assumere prove

che potrebbero indurre ad una modifica della imputazione, considerato

che al giudice è consentito assumere soltanto le prove utili al

proscioglimento dell'imputato e quelle non rinviabili. Per altro

verso, essendo in corso "un provvedimento cautelare", avendo il

giudice sostituito la misura di sicurezza con il ricovero in

struttura ospedaliera a norma dell'art. 73 del codice di rito,

sussiste un interesse per l'imputato ad ottenere un provvedimento

giurisdizionale che permetta di "fissare" l'imputazione, considerati

i riflessi che ne scaturiscono sul piano dello status libertatis. La

situazione di "stallo processuale" che ne consegue è dunque, a

parere del rimettente, del tutto irragionevole, così da comportare

la necessità di un "ripensamento" della decisione adottata dalla

Corte nella citata sentenza n. 41 del 1993, alla luce delle modifiche

normative introdotte dalla legge n. 105 del 1993, che ha ampliato i

poteri decisori del giudice sopprimendo il requisito della "evidenza"

che prima circoscriveva la possibilità di adottare la sentenza di

non luogo a procedere. Tenuto conto, quindi, dell'indicato mutamento

del quadro normativo e dei poteri riconosciuti al giudice della

udienza preliminare in tema di modifica della imputazione e di

qualificazione giuridica del fatto, appare possibile - osserva il

giudice a quo - una "fissazione del fatto" in udienza preliminare con

relativa "reintroduzione del potere di emettere sentenza di non luogo

a procedere nei casi di assenza di imputabilità per infermità

mentale, quantomeno nell'ipotesi in cui risulti in corso di

esecuzione un provvedimento di natura cautelare". Una reintroduzione,

ribadisce il rimettente, che si giustifica in considerazione della

sopravvenuta inattualità degli argomenti posti a base della

richiamata sentenza n. 41 del 1993. In via principale, dunque, il

giudice a quo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede - quantomeno nell'ipotesi in cui

sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi

in condizioni di incapacità a partecipare al procedimento - la

possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere per

difetto di imputabilità. In via subordinata, il medesimo giudice

solleva, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 cod. proc.

pen., nella parte in cui prevede la necessità di pronunciare

ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui,

pur potendosi ragionevolmente prevedere l'emissione di sentenza

dibattimentale di proscioglimento per assenza di imputabilità a

causa della presenza in atti di accertamento peritale attestante

l'incapacità al momento del fatto, il giudice della udienza

preliminare debba disporre il rinvio a giudizio.

2. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Catania a sua volta solleva, in riferimento agli artt. 24 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che nel caso di

persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare

coscientemente al processo, non debba emettersi, da parte del giudice

dell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorché

risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto medesimo

all'imputato. Rileva a tal proposito il giudice a quo che dal

combinato disposto degli artt. 71 cod. proc. pen., operante anche nel

caso di infermità mentale preesistente al fatto a seguito della

sentenza n. 340 del 1992, e 425 dello stesso codice, come dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 41 del 1993, deriva

senza alcuna valida ragione la sospensione indefinita del processo

nonostante l'evidente sussistenza di una causa di non punibilità,

con correlativa ingiustificata violazione del principio di

obbligatorietà dell'azione penale nonché del diritto dell'imputato

ad essere immediatamente giudicato e prosciolto. D'altra parte,

osserva il rimettente, neppure verrebbe in discussione la ratio posta

a fondamento della sentenza n. 41 del 1993 ove si versi in una

ipotesi in cui, come nella specie, non sussista alcun dubbio sulla

materiale attribuibilità del fatto all'imputato nonché sulle

relative modalità e circostanze.

3. - In quest'ultimo giudizio ha spiegato atto di intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. A parere dell'Avvocatura risulterebbero

anzitutto non pertinenti i parametri invocati: non il diritto di

difesa, infatti, in quanto utilizzato nella sentenza n. 41 del 1993

proprio per giungere alla conclusione opposta; non l'art. 112 della

Costituzione, in quanto la sospensione del procedimento determina la

sospensione del corso della prescrizione. D'altronde, rileva

l'Avvocatura, l'impossibilità di dichiarare il non luogo a procedere

per difetto di imputabilità e la conseguente sospensione del

processo non si traduce in una "arbitraria ed indefinita sospensione

sine die del rapporto processuale penale, priva di contrappesi",

giacché, come ha osservato la dottrina, l'istituto previsto dagli

artt. 70 e ss. cod. proc. pen. è volto a scongiurare il rischio di

creare una categoria di "eterni giudicabili", come emerge dalle

verifiche periodiche previste dall'art. 72 dello stesso codice,

bilanciato dalle cautele che presidiano l'azione civile e la

prescrizione penale. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione prospettano dubbi di legittimità

costituzionale parzialmente coincidenti e riferiti al medesimo quadro

normativo: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

S.Maria Capua Vetere solleva, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede -

quantomeno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una

misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacità a

partecipare al procedimento - la possibilità di emettere sentenza di

non luogo a procedere per difetto di imputabilità. Osserva a tal

proposito il giudice a quo che, essendo stato soppresso dalla legge

n. 105 del 1993 il requisito della "evidenza" che relegava entro

angusti confini la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo

a procedere, e poiché risultano, quindi, incrementati i poteri

riconosciuti al giudice della udienza preliminare in tema di modifica

dell'imputazione e di qualificazione giuridica del fatto, sarebbero

venute meno le ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con

la sentenza n. 41 del 1993, l'illegittimità costituzionale dell'art.

425 cod. proc. pen., proprio nella parte in cui sanciva la

possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per

difetto di imputabilità. L'irragionevolezza del sistema, osserva

ancora il rimettente, è esaltata dalla disciplina che regola la

sospensione del procedimento a causa della incapacità dell'imputato

a partecipare coscientemente allo stesso, giacché in tale ipotesi,

non potendosi dichiarare nell'udienza preliminare il difetto di

imputabilità, si determina uno "stallo processuale" che impedisce

l'adozione di un provvedimento che cristallizzi l'imputazione,

quantomeno ai rilevanti effetti che ne possono scaturire sul piano

delle misure cautelari in corso di applicazione. In via subordinata,

il medesimo giudice ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 71 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la

necessità di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento

anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la

emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di

imputabilità, il giudice della udienza preliminare debba disporre il

rinvio a giudizio.

3. - Questione analoga è stata sollevata anche dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Catania. A parere del

rimettente, infatti, l'art. 425 cod. proc. pen., si porrebbe in

contrasto con gli artt. 24 e 112 della Costituzione, nella parte in

cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento

del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non

debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorché risulti

evidente la materiale attribuibilità del fatto all'imputato.

Sottolinea al riguardo il giudice a quo che, dovendosi disporre la

sospensione del procedimento a norma dell'art. 71 cod. proc. pen.

anche nel caso di infermità mentale preesistente al fatto a seguito

della sentenza n. 340 del 1992, e non potendosi al tempo stesso

pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di

imputabilità, essendo stata la relativa formula dichiarata

costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 41 del 1993, nei

confronti dell'infermo tunc et nunc si determina, senza alcuna valida

ragione, l'indefinita sospensione del processo malgrado l'evidente

sussistenza di una causa di non punibilità, con conseguente

violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del

diritto dell'imputato ad essere immediatamente giudicato e

prosciolto.

4. - L'analisi delle considerazioni poste a fondamento della più

volte richiamata sentenza n. 41 del 1993 si rivela dunque centrale

agli effetti di una compiuta valutazione dei vari profili di

illegittimità costituzionale che gli odierni rimettenti hanno

ritenuto di sottoporre all'esame di questa Corte, sicché è proprio

da quelle considerazioni che occorre prendere le mosse per verificare

se e in che misura le censure dedotte possono ritenersi

pertinentemente argomentate sulla base della decisione allora

adottata. In quella occasione, la Corte ritenne che la possibilità

di pronunciare all'udienza preliminare sentenza di non luogo a

procedere per difetto di imputabilità presentasse tre distinti

profili di illegittimità in riferimento ad altrettanti parametri. Si

considerò, innanzitutto, che la norma - anche, ma non solo, in

virtù del presupposto della "non evidenza" che allora caratterizzava

l'art. 425 cod. proc. pen. - contrastasse con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto la persona non imputabile veniva ad essere

per ciò solo privata del dibattimento e della conseguente

possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito

della regiudicanda, con conseguente compressione del diritto di

difesa che non poteva certo ritenersi bilanciata da contrapposte

esigenze di economia processuale.

Fu poi rilevato che la previsione della formula della sentenza di

non luogo a procedere per difetto di imputabilità generava una

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei soggetti

ugualmente non imputabili, in quanto per costoro la possibilità di

fruire del dibattimento e delle conseguenti garanzie veniva fatta

dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. "Mentre,

infatti - si osservò - nei confronti del non imputabile a carico del

quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione

all'esercizio dei propri diritti indibattimento, essendo il giudice

chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la

corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza,

invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio

direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase

dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di più, è

condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle

scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero".

La sentenza ravvisò, infine, un contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, in quanto il difetto di imputabilità non compariva tra

le cause che legittimano la sentenza di non luogo a procedere,

secondo la rassegna operata nel numero 52), sesto periodo, dell'art.

2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, a differenza di quanto

invece espressamente previsto per il processo minorile, la cui

disposizione di rinvio, contenuta nell'art. 32, comma 1, d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448, venne pertanto fatta salva. Una scelta,

quella del legislatore delegante, che si ritenne tutt'altro che

incoerente, considerata la diversa funzione delle fasi processuali e

dunque la necessità di riservare al giudice del dibattimento "la

delibazione del difetto di imputabilità, postulando la stessa il

necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto-reato

che può compiutamente svolgersi solo in sede dibattimentale".

Alla luce delle considerazioni testé sinteticamente rievocate

emerge dunque con chiarezza come l'insistito richiamo dei giudici a

quibus alla sopravvenuta "inattualità" di quella sentenza a seguito

della novella che ha modificato la regola di giudizio dell'art. 425

cod. proc. pen., si riveli fallace, proprio perché le ragioni della

incostituzionalità non riposavano soltanto su quel presupposto

normativo e sul connesso parametro di costituzionalità, con l'ovvia

conseguenza di rendere l'intento che ora viene perseguito esposto

alle medesime censure che indussero questa Corte a pronunciare la

declaratoria di illegittimità costituzionale che i giudici

rimettenti intenderebbero nella sostanza porre nel nulla, attraverso

una sentenza additiva evidentemente improponibile.

D'altra parte, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di

ribadire che la sentenza di non luogo a procedere "era e resta, anche

dopo le modifiche subite dall'art. 425 del codice di procedura

penale, una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che

a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico

ministero", al punto da imporre l'adozione del provvedimento di

rinvio a giudizio anche nelle ipotesi in cui sia stata semplicemente

ritenuta la "necessità di consentire nella dialettica del

dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti" (v.

sentenza n. 71 del 1996). Sicché, anche sotto il circoscritto

profilo che i rimettenti prospettano, non può certo ritenersi

soluzione costituzionalmente imposta quella di prevedere una

pronuncia per difetto di imputabilità non basata sul previo

accertamento della responsabilità dell'imputato, ma sul ben diverso

paradigma, tutto processuale, della ritenuta fondatezza della

richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

Significativa, per altro verso, è la parcellizzazione delle

ipotesi che i due giudici rimettenti prospettano come oggetto della

sollecitata sentenza additiva, facendo riferimento, l'uno, al caso in

cui sia in corso di applicazione una misura cautelare (così dando

luogo ad alternative processuali irragionevolmente differenziate a

seconda dello status libertatis) e, l'altro, alla ipotesi in cui

"risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto

all'imputato" (quasi che ciò basti, da un lato, ad affermare la

responsabilità e, dall'altro, a rendere legittima l'esclusione di

qualsiasi difesa sul punto). Una parcellizzazione, quindi, che,

anche a voler prescindere dai segnalati e assorbenti profili di assai

dubbia legittimità, è comunque di per sé idonea a dimostrare

l'impossibilità di risolvere sul piano costituzionale una gamma

quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il

legislatore è abilitato a compiere. Diversa può infatti essere la

disciplina in rapporto, ad esempio, alla necessità o meno di

applicare misure di sicurezza, alla tipologia del rito che viene

adottato o alla stessa prevedibile durata della incapacità

processuale, al punto che un modello unitario non soltanto non può

ritenersi costituzionalmente estrapolabile dal sistema, ma non può

neppure essere teoricamente abbozzato se non scendendo sul piano di

valutazioni plurime di opportunità che questa Corte non è certo

abilitata a compiere.

Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, anche per ciò che

riguarda la questione di legittimità costituzionale che il giudice

di S.Maria Capua Vetere ha sollevato in via subordinata operando sul

diverso versante della sospensione del processo: in questo caso,

però, l'inammissibilità del quesito è resa ancor più trasparente

dalla manifesta compromissione di più valori costituzionali che un

eventuale accoglimento della questione automaticamente comporterebbe.

Da un lato, infatti, non si vede perché il processualmente incapace

dovrebbe essere privato - rimuovendosi la sospensione - del diritto a

partecipare coscientemente alla fase della udienza preliminare, che,

pure, è sede di difesa; dall'altro, neppure si comprende la ragione

per la quale la sospensione del procedimento, prevista anche per la

fase delle indagini preliminari, non dovrebbe aver luogo soltanto

agli effetti del rinvio a giudizio e nel solo caso in cui si proceda

con l'udienza preliminare, così facendo dipendere l'applicabilità

di un istituto di garanzia dal momento in cui l'incapacità viene

accertata e dal modello processuale adottato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 71

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di S.Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24

e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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