Provvedimenti 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. 9 2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. 5 3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. 4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilita'".

Testo vigente dal 23 maggio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 195/2002

    Ha colpito questo articolo
    16 maggio 2002

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati. - Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997. - V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). - Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.

    Art. 111 cost. · Art. 32 Processo penale minorile · Art. 22 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 77/1993

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1993

    Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarità degli epiloghi cui può pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicché, pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 già consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 cod.pen..

    Art. 32 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 24/2013

    Questione infondata
    14 febbraio 2013

    É infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui - sulla base dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude che, in caso di contumacia dell'imputato, il consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale. Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra imputato presente e imputato contumace, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'impossibilità per il secondo di ottenere già nell'udienza preliminare la concessione del perdono giudiziale o la dichiarazione di irrilevanza del fatto consegue ad una sua duplice, volontaria scelta, e cioè a quella di non presenziare a detta udienza e di non conferire al difensore una procura speciale che lo abiliti a prestare il consenso in sua assenza; scelta equivalente, agli effetti pratici, a quella di negare il consenso alla definizione anticipata del procedimento, la quale si limita, peraltro, a precludere l'adozione delle pronunce in questione nella fase dell'udienza preliminare. Non è altresì ravvisabile alcun profilo di contrasto della norma censurata, come letta dal «diritto vivente», con il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), atteso che l'esigenza - postulata dalla giurisprudenza di legittimità - che il consenso sia riconducibile direttamente alla persona dell'interessato, si giustifica in considerazione degli effetti particolarmente incisivi della relativa opzione sulla sua sfera giuridica, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, in ragione della possibile utilizzazione, in danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio tra le parti. Parimenti infondate sono le censure riferite agli artt. 111, comma 2, e 31, comma 2, Cost., non essendo irragionevole un assetto normativo che, nel conflitto tra l'esigenza di una sollecita definizione del processo e quella di rimettere direttamente all'imputato la scelta di rinunciare ad una delle garanzie fondamentali del «giusto processo», quale la formazione della prova in contraddittorio, dia la prevalenza alla seconda, segnatamente allorché si tratti di pronunciare sentenze che, sebbene di non luogo a procedere, presuppongono comunque una affermazione di responsabilità. - Sull'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 448 del 1988, come sostituito dall'art. 22 della l. n. 63 del 2001, ed in particolare sulla possibilità di prescindere o meno dal consenso dell'imputato v. le menzionate sent. n. 195 del 2002 ed ord. n. 110 del 2004. - Sulla circostanza che la decisione dell'imputato di non presenziare al processo a suo carico costituisca espressione di una libera opzione difensiva, che implica, tuttavia, l'accettazione delle eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall'impossibilità di compimento di atti processuali che presuppongono la presenza del giudicabile v. la menzionata sent. n. 384 del 2006. - Sulla legittimità costituzionale di disposizioni che richiedono - ai fini dell'accesso ai riti speciali che implicano la possibile utilizzazione, a danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio - che il consenso sia direttamente riconducibile all'imputato medesimo v. le menzionate ordd. n. 57 del 2005 e n. 143 del 1993.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2001 al 23 maggio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art32 · fonte del testo

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