(( La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

1

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio."

Testo vigente dal 22 ottobre 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 6 Sanzioni tributarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 42/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per fatto illecito del professionista connesso al mandato ricevuto, sia applicabile la disciplina dettata per l'analoga evenienza in materia tributaria. Infatti il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, ignorando la specifica disciplina relativa alle ipotesi di omissioni contributive intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa tributaria di cui si chiede l'estensione, e per certi versi addirittura più favorevole al contribuente.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1998 al 22 ottobre 2015. 288 parole tolte, 265 parole aggiunte.

La riscossione delle tolto: soprattasse e delle pene aggiunto: sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento … penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, tolto: iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale. La sospensione e' disposta tolto: dal responsabile della direzione regionale aggiunto: dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competentetolto: , che provvede su istanza aggiunto: in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, aggiunto: che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziariatolto: , dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. tolto: Dopo che la sentenza aggiunto: Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o tolto: quella di applicazione della pena su richiesta delle parti tolto: che accertino l'esistenza del reato a carico del professionistaaggiunto: , l'ufficio di cui al comma tolto: 1 sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione aggiunto: 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista tolto: e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o aggiunto: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere tolto: per motivi di natura processuale, il contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova aggiunto: ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi tolto: dalla sentenza aggiunto: dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio tolto: tributario competente aggiunto: di cui al comma 2. In tale ipotesi, tolto: alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile. Nel caso in cui l'azione penale aggiunto: se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista tolto: si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di aggiunto: o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente tolto: con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne da' notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.aggiunto: . I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni tolto: sono sospesi per tutta la durata del aggiunto: e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionistatolto: . Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalita' di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore aggiunto: o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio tolto: delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui … del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazionitolto: . Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-10-11;423~art1 · fonte del testo

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