Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29

aprile 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale

a carico di Dolazza Riccardo ed altro, iscritta al n. 708 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Kamenetzki Michele nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Corso Bovio per Kamenetzki Michele e l'Avvocato dello

Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dolazza

Riccardo e Kamenetzki Michele, imputati del delitto di diffamazione a

mezzo stampa in danno di Vimercati Gianni, la Corte di appello di

Milano, il 29 aprile 1992, con ordinanza ha ritenuto non

manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita'degli

articoli 425 e 577 codice di procedura penale prospettate dalle

parti; che il giudice remittente ha premesso di avere già sollevato

analoga questione di legittimità costituzionale e di aver rimesso

gli atti alla Corte costituzionale per la sua risoluzione; che, in

considerazione dell'assenza di nuovi e diversi argomenti idonei a far

modificare la valutazione espressa in precedenza e della rilevanza

delle questioni anteriormente sollevate, ha sospeso il giudizio sino

alla pronuncia relativa alla questione già rimessa senza trasmettere

gli atti a questa Corte, sulla base dell'asserita sostanziale

identità tra le questioni odierne e quelle già al suo esame sulla

base dei provvedimenti di trasmissione precedenti;

che con successiva ordinanza in data 3 giugno 1992 la Corte

milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del

Kamenetzki, vista la propria ordinanza che disponeva soltanto "la

sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte

costituzionale sulle questioni di costituzionalità degli articoli

425 e 577 del codice di procedura penale", ha disposto, a modifica

del precedente provvedimento, la trasmissione degli atti a questa

Corte;

che si è costituito nel presente giudizio l'imputato

Kamenetzki, con atto a firma dei suoi difensori, con il quale ha

chiesto il rigetto della questione di costituzionalità dell'articolo

425 codice di procedura penale, proposta in relazione all'articolo 76

della Costituzione, sulla base del rilievo che la norma impugnata

deve essere interpretata in misura più ampia di come l'abbia

interpretata la Corte remittente, e l'accoglimento della seconda

questione di legittimità costituzionale, quella con la quale si è

sottoposto al vaglio della Corte l'art. 577 del codice di rito, per

violazione, ad un tempo, degli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Considerato che con la prima ordinanza, pronunziata in data 29

aprile 1992, la Corte d'appello di Milano, senza aver formalmente

sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle quali fa

cenno nel corpo della motivazione e, asserendo di averle già rimesse

a questa Corte con due distinti provvedimenti dello stesso ufficio

giudiziario, ha irritualmente sospeso il giudizio "sulle questioni di

costituzionalità sollevate da que(lla) stessa Corte con ordinanze 11

marzo 1992 e 24 gennaio 1992";

che con la seconda ordinanza, pronunciata in data 3 giugno 1992,

"a parziale modifica" della prima, ha disposto l'invio alla Corte

costituzionale di "tutti gli atti processuali del procedimento" de

quo;

che, anche a volerle considerare come sostanzialmente sollevate,

le due questioni di costituzionalità riferite per relationem ad

altri provvedimenti dello stesso ufficio (peraltro, in uno dei due

casi, diversamente composto) sono prive di qualunque, anche minima,

motivazione;

che la seconda ordinanza con la quale la Corte remittente ha

inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi

costitutivi e necessari a delimitare il thema decidendum (non

potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle

norme parametro con quelle "impugnate"), nulla ha sostanzialmente

aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento

de quo a questa Corte;

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e

112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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