Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992

dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Ruzzante Reno Marco, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Milano, nel corso del giudizio di

impugnazione promosso dal Procuratore generale avverso una sentenza

con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito della

udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere "perché il

fatto non costituisce reato", ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede, tra le diverse formule con le quali può essere

adottata la sentenza di non luogo a procedere, anche quella del fatto

che non costituisce reato, deducendo, a tal proposito, la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma delegata verrebbe

a porsi in contrasto con la direttiva di cui al numero 52) dell'art.

2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale "limita le

ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere

all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di

procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero

ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non

commissione del fatto da parte dell'imputato".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura, dopo aver premesso, alla luce delle affermazioni che

questa Corte ha più volte enunciato in tema di raffronto fra legge

di delega e legge delegata, che "il legislatore delegato non è privo

di poteri discrezionali nell'attuazione della delega e che il limite

non valicabile è quello del rispetto dei princip/' e delle finalità

poste dalla legge di delega", ha osservato come nella vigenza del

codice abrogato la formula "il fatto non è previsto dalla legge come

reato", che compariva in più disposizioni, avesse generato non pochi

dubbi sulla sua portata. Tali dubbi, peraltro, sarebbero stati

dissolti da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971, essendo

stato ivi affermato che la formula medesima dovesse essere

interpretata "come comprensiva di tutte le situazioni di non

punibilità diverse dalla sussistenza o commissione del fatto". Ed è

proprio facendo leva su tale ultima interpretazione, dunque, ritenuta

come quella costituzionalmente più corretta, che il legislatore

delegato ha incluso nell'art. 425 del codice di rito la formula "il

fatto non costituisce reato", in quanto desumibile da quella "il

fatto non è previsto dalla legge come reato" che compare nella

direttiva di cui al numero 52) della legge-delega. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale che solleva la Corte

rimettente si incentra sulla compatibilità tra l'art. 425 del codice

di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice

pronuncia sentenza di non luogo a procedere "quando risulta evidente

.. che il fatto non costituisce reato", e l'art. 2, numero 52), sesto

periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ove si enuncia

il principio che il giudice, all'esito dell'udienza preliminare,

pronuncia sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti .."

se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando

risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha

commesso". Ponendo così a raffronto i due enunciati normativi e

sulla base del contrasto che, su di un piano squisitamente testuale,

è dato cogliere tra le formule "in fatto" che compaiono nell'art.

425 del codice rispetto a quelle indicate dal legislatore delegante,

il giudice a quo desume il mancato rispetto dei limiti imposti dalla

legge-delega e, conseguentemente, la violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

All'assunto del rimettente l'Avvocatura oppone argomentazioni

anch'esse fondate sull'analisi testuale della direttiva della legge-delega che si assume violata: posto, infatti, sostiene l'Avvocatura,

che tale direttiva espressamente prevede la formula del fatto non

previsto dalla legge come reato, e tenuto conto che questa Corte ha

avuto modo di affermare, nella sentenza n. 175 del 1971, che a detta

formula dovesse essere attribuito un significato generico,

comprensivo anche delle ipotesi riconducibili alla formula del fatto

non costituente reato, se ne deve concludere che, tale essendo

l'interpretazione secundum Constitutionem, nessun eccesso di delega

può ritenersi nella specie realizzato.

2. - Così delineate le contrapposte tesi, va subito rilevato

come, ai fini di una compiuta disamina della questione oggetto del

presente giudizio, non possano ritenersi in sé risolutive né le

considerazioni di natura meramente formale che sostengono la censura

del giudice a quo, né la estensione interpretativa che propone

l'Avvocatura estrapolando i dicta enunciati in tema di formule di

proscioglimento nella richiamata sentenza n. 175 del 1971. Quanto al

primo aspetto, infatti, se, da un lato, la verifica della conformità

o meno delle disposizioni del codice di rito ai princip/' ed ai

criteri formulati nella legge di delegazione non può prescindere dal

dato testuale in cui risulta espressa la volontà del delegante, è

altrettanto vero che l'analisi non può dirsi correttamente esaurita

ove al raffronto dei testi non si sovrapponga il necessario controllo

circa la compatibilità dei fini che fonte delegante e norma delegata

hanno inteso perseguire, nel quadro di ciascun istituto e del sistema

nel suo assieme. In un tessuto così composito, quale è quello in

cui risulta articolata la legge-delega per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale, ove a previsioni di carattere generale si

trovano non di rado affiancati criteri di dettaglio che circoscrivono

in confini assai ristretti i margini entro i quali può essere

esercitata la discrezionalità del legislatore delegato, le scelte

operate dal Parlamento possono pertanto ricevere coerente lettura

solo nei limiti in cui ogni singola "prescrizione", impartita a norma

dell'art. 76 della Costituzione, venga interpretata in stretta

aderenza alla funzione che la stessa è destinata a svolgere

nell'ambito di quello specifico modello processuale che il delegante

stesso ha inteso tracciare.

D'altra parte, per giungere alla soluzione del dubbio avanzato dal

giudice a quo, non può neppure ritenersi sufficiente un generico

rinvio a quanto questa Corte ha avuto modo di affermare nella

sentenza n. 175 del 1971 circa l'equivalenza delle formule che

vengono qui in discorso, posto che le considerazioni ivi svolte si

riferivano alla portata da annettere alla regola dettata dall'art.

152 cpv. del codice di rito abrogato, la cui ratio era "quella di

evitare, di fronte all'evidenza delle prove, l'adozione della formula

di proscioglimento per cause di estinzione del reato, che presuppone

o può far presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta

possibilità, di fatti in sé suscettibili di sanzione penale". Un

contesto, dunque, troppo specifico per poter desumere, senza

ulteriore verifica, l'automatica estensibilità di quelle

affermazioni ad un istituto che, come l'udienza preliminare, presenta

anch'esso una fisionomia del tutto peculiare.

3. - Assorbente diviene, allora, l'esame di quale sia la funzione

che l'udienza preliminare è destinata a svolgere nel quadro del

sistema delineato dalla delega, per verificare, all'esito, se la

mancata previsione della formula "il fatto non costituisce reato",

tra quelle che la direttiva di cui al numero 52) enuncia in tema di

sentenza di non luogo a procedere, possa intendersi come espressione

di una volontà del legislatore intesa ad escluderla dal novero delle

cause che legittimano il giudice ad adottare quella pronuncia che si

pone come alternativa al rinvio a giudizio.

Non v'è dubbio, al riguardo, che nella sequenza procedimentale

scandita dalla legge di delegazione l'udienza preliminare sia stata

contrassegnata dai caratteri tipici della fase giurisdizionale, in

cui le parti, in contraddittorio fra loro, si misurano su un

determinato thema decidendum, la cui delibazione è affidata ad un

giudice di regola estraneo alla raccolta degli elementi sulla cui

base è chiamato ad adottare la pronuncia conclusiva. Ciò significa

che l'udienza, proprio perché è la sede in cui si introduce per la

prima volta la dialettica processuale dinanzi ad un giudice che si

colloca in una funzione di sostanziale terzietà, è destinata a

svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è

quella di consentire all'imputato di difendersi e contrastare la

richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Che

l'udienza preliminare possa poi concludersi con una sentenza di non

luogo a procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia

processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è detto,

rappresentandone, semmai, il naturale corollario: a fronte della

domanda di giudizio infondata, infatti, sta anzitutto l'esigenza di

assicurare il pronto ristoro dei diritti dell'inquisito, e non certo

quella, secondaria e conseguenziale, di impedire una superflua

prosecuzione dell'attività processuale. D'altra parte, che questa

sia stata la linea prescelta dal legislatore, lo si desume con

certezza dalla stessa direttiva 52), la quale, assicurando

all'imputato la facoltà "di chiedere il giudizio immediato

rinunciando all'udienza preliminare", pone in evidenza come, anche

nella ipotesi di imputazione priva di fondamento e che pertanto

avrebbe potuto rinvenire una "economica" soluzione all'interno della

udienza preliminare, sia assegnato risalto esclusivo alla scelta

dell'imputato di esercitare in sede dibattimentale la propria difesa.

4. - Tale essendo, dunque, la funzione che l'udienza preliminare

è destinata a svolgere nel sistema, e considerato che gli epiloghi

cui l'udienza stessa è volta non possono prescindere dalla ratio

dell'istituto, costituendone, anzi, l'emblematica proiezione

attuativa, l'analisi delle formule con le quali può essere adottata

la sentenza di non luogo a procedere e la correlativa ricostruzione

della volontà del delegante andrà condotta sulla falsariga dei

"diritti" e dei "poteri" che i soggetti dell'udienza sono chiamati ad

esercitare, nel quadro dei profili funzionali che, come accennato,

caratterizzano quella specifica fase del processo.

La sentenza di non luogo a procedere, si è detto, è

l'alternativa decisoria offerta al giudice rispetto all'adozione del

provvedimento che dispone il giudizio: entrambe le opzioni, peraltro,

assumono a comune denominatore l'atto di esercizio della azione

penale che si esprime attraverso la richiesta di rinvio a giudizio.

La domanda del pubblico ministero, dunque, evocando l'intervento del

giudice, per un verso soddisfa il presupposto in rito che consente la

celebrazione dell'udienza, mentre, sotto altro profilo, traccia i

confini del "merito" sul quale il giudice stesso è chiamato a

pronunciarsi. Come recita, infatti, la direttiva 48), e come

ribadisce quella di cui al numero 52), alla richiesta del pubblico

ministero è coessenziale la formulazione della imputazione, sicché

è proprio quest'ultima a costituire "l'oggetto" sul quale si

misurano il contraddittorio e il tema devoluto all'organo della

giurisdizione. Il diritto dell'imputato, quindi, deve necessariamente

calibrarsi in funzione di tutto ciò che l'atto di imputazione

enuncia a suo carico, senza potersi a tal fine parcellizzare o,

peggio, dissolvere, prendendo a riferimento aspetti che solo

parzialmente esauriscono il fatto ed i suoi connotati di

antigiuridicità. Se l'udienza preliminare è sede di garanzia e se,

ancora, quest'ultima è naturale espressione dell'inviolabile diritto

di difesa che l'art. 24 della Costituzione riconosce in ogni stato e

grado del procedimento, è di tutta evidenza, allora, che né di

garanzia né di difesa potrebbe correttamente parlarsi ove

all'imputato fosse consentito di contrastare alcuni soltanto dei

profili in cui si articola l'atto contestativo: tra contestazione e

difesa, dunque, corre un nesso di corrispondenza biunivoca che rende

l'una funzionale all'altra.

Così ricostruiti i contrapposti diritti e poteri delle parti, ad

essi dovrà quindi necessariamente saldarsi la tipologia degli

epiloghi cui l'udienza preliminare può pervenire, posto che, se la

difesa è destinata a svolgersi sulla integralità della imputazione,

la stessa risulterebbe del tutto sterile ove al giudice fosse poi

inibito di raccoglierne i risultati. Se, pertanto, la legge-delega

espressamente abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo

a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o

l'imputato non lo ha commesso, ciò non equivale affatto ad escludere

dalla sfera delibativa quelle restanti cause che parimenti incidono

sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto

la formula del fatto che non costituisce reato. Ove, infatti,

l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva al punto da

far desumere che il controllo del giudice debba limitarsi al

controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilità

del fatto all'imputato, e della riconducibilità del fatto medesimo

alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che

intendesse contestare, ad esempio, l'esistenza dell'elemento

psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di

giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta"

giurisdizionale, proprio perché - come mostra di ritenere il

rimettente - mancherebbe nella delega una previsione esplicita circa

la corrispondente formula. Ma una simile conclusione, palesemente in

contrasto con i più elementari princip/' di garanzia, non è

consentita né dalla lettera né dallo spirito della legge di

delegazione, che, anzi, si è sforzata di modellare l'intero quadro

del processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle

esigenze di parità tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto

essenziale del prescelto modello accusatorio.

La previsione della delega che assegna al giudice il potere di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente

che il fatto non sussiste, non comporta, infatti, né sul piano

logico né su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi

potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui

quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti

propri della fattispecie dedotta nella imputazione. Se difetta il

dolo o la colpa e l'ipotesi contestata è rispettivamente di natura

dolosa o colposa, è il fatto in sé a non potersi dire conforme al

modello legale, sicché l'insussistenza del fatto ipotizzata dalla

delega certamente consentiva, anche sul piano letterale, la scelta

del legislatore delegato di ricondurre quelle ipotesi nella formula

che, per tradizione, è loro propria. Allo stesso modo, se è

l'antigiuridicità del fatto a venire in discussione per la presenza

di una scriminante, è il fatto "colpevole" a non potersi dire

sussistente, con l'ovvio corollario di rendere pure sotto questo

profilo conforme alla delega la norma impugnata. Ma al di là di

qualsiasi teorizzazione circa la reale portata da annettersi all'una

o all'altra formula, sta il dato incontrovertibile che, essendo enunciate per la sentenza di non luogo a procedere talune ipotesi "in

fatto", la legge di delega ha con esse certamente inteso consentire

all'imputato di difendersi sulla integralità del fatto contestato ed

al giudice di pronunciarsi in conformità. D'altra parte, se si

ammette, come si ammetteva sotto la vigenza del codice abrogato, che

il difetto dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una

causa di giustificazione legittimino il pubblico ministero a

richiedere l'archiviazione, sarebbe del tutto incoerente escludere

qualsiasi rilevanza delle medesime situazioni sol perché emerse

nella udienza preliminare, giacché si perverrebbe al paradosso di

imporre un dibattimento negli stessi casi in cui non è imposta

neppure l'azione penale.

Da quanto detto, peraltro, non consegue che alla valutazione della

integralità del fatto debba necessariamente corrispondere un

giudizio di pieno merito, fondato sugli stessi parametri delibativi

alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a

decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna.

Diverse sono, infatti, la struttura e la funzione della udienza

preliminare rispetto a quelle che caratterizzano la fase del

dibattimento, così come diversi sono, per tipologia e denominazione,

i relativi epiloghi decisor/'. Ciò spiega la ragione per la quale il

legislatore delegante ha ritenuto di limitare ai soli casi di

"evidenza" le ipotesi in cui il giudice può apprezzare

l'infondatezza della imputazione e pronunciare sentenza di non luogo

a procedere con le formule in fatto, così precludendo una sorta di

giudizio anticipato che incrinerebbe non poco quella marcata

"autonomia" del dibattimento che lo stesso sistema accusatorio

ontologicamente postula. Ma la diversità "quantitativa" che

caratterizza l'apprezzamento del merito che si compie nella udienza

preliminare rispetto a quello riservato all'organo del dibattimento,

e che si esprime attraverso la peculiare regola di giudizio di cui si

è detto, non solo non esclude ma, anzi, dimostra che è l'intero

merito a dover essere valutato dal giudice, giacché altrimenti non

sarebbe l'imputazione a costituire il tema del giudizio ma solo parti

della stessa che sarebbe arbitrario enucleare.

In un simile quadro d'assieme, finisce allora per divenire

superfluo esaminare se ed in quale misura possano utilmente

soccorrere i princip/' affermati nella sentenza n. 175 del 1971, sui

quali, invece, si è integralmente attestata l'Avvocatura.

Può semmai osservarsi che la regola della prevalenza delle

formule di merito rispetto alla causa estintiva del reato ha trovato

puntuale recepimento nella direttiva di cui al numero 11), ultima

parte, dell'art. 2 della legge-delega, cosicché, assumendo quella

regola connotazioni tali da farla assurgere a valore di principio

generale, se ne può trarre il convincimento che la stessa si renda

applicabile in tutte le ipotesi in cui il medesimo delegante ha -

come nel caso dell'udienza preliminare - affidato al giudice il

compito di pronunciarsi sul merito e sulla causa estintiva. Essendo

dunque "merito", per stare agli esempi già fatti, l'accertata

inesistenza dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una

causa di giustificazione, e dovendo queste situazioni prevalere sulla

eventuale causa di estinzione del reato, sempre che si propongano in

termini di "evidenza", può desumersi, anche per questa via, la

compatibilità della norma impugnata con le direttive tracciate dal

legislatore delegante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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