Codice di procedura penale

Art. 531 c.p.p. — Dichiarazione di estinzione del reato

Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 531 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11356/2025

    30 aprile 2025

    In tema di divieto di deduzione fiscale di costi derivanti da attività delittuosa di cui all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il giudice conserva un potere di autonoma valutazione dei fatti sulla base delle regole proprie del procedimento tributario, non potendo, tuttavia, procedersi all'equiparazione, a tali fini, tra la sentenza di estinzione ex art. 425 c.p.p. (che non sottende alcun esame di fondatezza dell'accusa) e quella di cui all'art. 531 c.p.p. (la quale implica, invece, il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi posti a fondamento dell'azione penale), di modo che, in questo secondo caso, resta appannaggio del giudice tributario la verifica dei presupposti per il disconoscimento dei costi da reato.

    Art. 531 c.p.p. · Art. 425 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/1970

    Questione inammissibile
    13 luglio 1970

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza 29 novembre 1968. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHE…

    Art. 54 c.p.p. · Art. 531 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art531 · fonte del testo

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