Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990

dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a

carico di Figliano Antonio, iscritta al n. 309 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito della camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 6 febbraio 1990 il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catanzaro sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Esponeva il Giudice nell'ordinanza che il pubblico ministero, con

atto 28 dicembre 1989, aveva chiesto decreto di citazione a giudizio

di un imputato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo

comma, codice penale, per avere ottenuto, con artifizi e raggiri,

inducendo in errore i dirigenti della sede di Catanzaro della B.N.L.,

un prestito agrario di lire 35 milioni.

Il fatto si era verificato nell'agosto 1983, ma - riferisce

l'ordinanza - nessun atto di sorta era stato compiuto da allora,

benché il fascicolo processuale fosse stato formato presso

l'Autorità giudiziaria subito dopo il fatto. Il primo atto di

esercizio dell'azione penale era, perciò, rappresentato dalla detta

richiesta del pubblico ministero, sicché oltre sei anni erano

trascorsi fra la commissione del fatto e il promovimento dell'azione

penale senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo della

prescrizione del reato. La quale, però, ai sensi dell'art. 157 n. 3

c.p. si matura in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge

stabilisce la reclusione non inferiore ad anni cinque: e tale è

sicuramente la pena prevista per il delitto di truffa ai danni di

ente pubblico per cui è causa, punibile con la reclusione da uno a

cinque anni.

Ritiene, tuttavia, il giudice che, essendo scarsamente rilevanti i

precedenti penali dell'imputato, e dato il tempo trascorso e le

modalità operative del fatto (che ha potuto avere successo anche per

l'indifferenza dell'Istituto in ordine ai previ opportuni

accertamenti), all'imputato potrebbero essere riconosciute attenuanti

generiche, equivalenti alla contestata aggravante: il che

determinerebbe la prescrizione del reato.

Senonché rileva il Giudice che né la lettera né lo spirito

degli artt. 425 e 429 del codice di procedura penale consentirebbero

di concepire il rinvio a giudizio in termini di prognosi

colpevolistica, come accade, invece, nell'ambito delle disposizioni

transitorie. L'art. 256 di queste ultime, infatti, prevede

espressamente il rinvio a giudizio soltanto quando l'autorità

giudiziaria ritiene "che gli elementi di prova raccolti siano

sufficienti a determinare, all'esito dell'istruttoria dibattimentale,

la condanna dell'imputato": mentre poi il successivo art. 257

consente al giudice di "tenere conto delle diminuzioni di pena

derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni

dell'art. 69 del c.p.", "ai fini della pronuncia delle sentenze

istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'art.

421 del codice abrogato".

1. - Secondo l'ordinanza, ciò determinerebbe ingiustificata

disparità di trattamento, uguale essendo la ratio che è alla base

di ambo i procedimenti, sostanziata da esigenza di economia

processuale, essendo costoso e defatigatorio disporre un giudizio che

sicuramente si risolverà a favore del giudicabile. Il che, peraltro,

si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 24 della Costituzione

perché impedisce alla difesa di conseguire il proscioglimento

istruttorio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

sostenuto l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua

infondatezza. Considerato in diritto

1. - Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catanzaro, sussisterebbe ingiustificata disparità di

trattamento fra la situazione di cui all'art. 425 c.p.p., che non

consente al giudice dell'udienza preliminare di riconoscere la

sussistenza di circostanze attenuanti, né di procedere al giudizio

di comparazione fra circostanze, ai fini della declaratoria di una

causa di estinzione del reato, e quella di cui al regime previsto

negli artt. 256 e 257 Disposizioni Transitorie.

Per queste ultime, infatti, è espressamente previsto che, ai fini

della pronunzia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero

di quelle di cui all'art. 421 del codice abrogato, il giudice possa

tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze

attenuanti e applicare le disposizioni dell'art. 69 del codice

penale.

Secondo il giudice a quo la violazione dell'art. 3 della

Costituzione deriverebbe dal fatto che alla base di ambo i

procedimenti sta la stessa ratio, rappresentata dall'esigenza di

economia processuale secondo cui il dibattimento va liberato da

processi "inutilmente costosi e giuridicamente defatigatori", quando

è prevedibile un esito processualmente o sostanzialmente favorevole

al giudicabile.

Il che poi comporterebbe anche la violazione dell'art. 24 della

Costituzione perché si preclude alla difesa la possibilità di

ottenere il proscioglimento istruttorio.

L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio a

rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine,

infondata.

2. - L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura

Generale dello Stato non può essere accolta. Essa è stata avanzata

evidentemente nell'opinione che il delitto di truffa fosse

circostanziato da aggravante comune, nel qual caso - secondo

l'Avvocatura - essendosi comunque il reato estinto, sarebbe venuta a

mancare la rilevanza della questione.

Ma - come s'è visto - l'aggravante contestata è, invece, quella

specifica del secondo comma dell'art. 640 c.p., la cui pena edittale

non è inferiore ad anni cinque di reclusione, sicché il reato,

salvo l'eliminazione dell'aggravante, si prescrive in dieci anni.

Nel merito la questione non è fondata.

È esatto che - come osserva il Giudice rimettente - esiste nello

spirito del nuovo processo, anche nelle sue norme transitorie, un

intento di semplificazione che tende ad escludere dal dibattimento

tutto ciò che può trovare definizione nell'udienza preliminare o in

taluni procedimenti speciali: al che sicuramente sono ispirate le

disposizioni di cui agli artt. 256 e 257 delle disposizioni

transitorie e 425 c.p.p.

Ma la ratio che giustifica il diverso trattamento, in ordine al

potere del giudice dell'udienza preliminare di riconoscere

circostanze attenuanti e di procedere a giudizio di bilanciamento, a

seconda che trattasi di situazione transitoria o di regime ordinario,

ha natura diversa.

Appare evidente che il legislatore ha tenuto conto del fatto che

nella situazione transitoria il giudice è di norma in possesso di un

fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa

sommaria che formale, condotta sotto l'imperio del codice abrogato.

Egli, pertanto, si trova in condizione di esaminare un vero e proprio

complesso probatorio che gli consente di riconoscere agevolmente la

sussistenza di circostanze attenuanti e di acquisire elementi utili

all'instaurazione di un giudizio di comparazione.

Di qui l'esplicita autorizzazione al giudice a procedere nei sensi

di cui all'art. 257 delle disposizioni transitorie.

Ben diversa, invece, è la situazione nella quale versa il giudice

dell'udienza preliminare in regime codicistico. Quando il pubblico

ministero deposita nella cancelleria del giudice la richiesta di

rinvio a giudizio, egli vi accompagna altresì il fascicolo che di

norma contiene soltanto la notizia di reato e la documentazione

relativa alle indagini da lui espletate (art. 416 c.p.p.). Indagini

dirette ad acquisire quelle fonti di prova che il pubblico ministero

indica nella sua richiesta (art. 417, lett. c), e sulla base delle

quali poi le parti potranno promuovere la raccolta della prova nel

dibattimento, presentando liste di testi e di periti su specifiche

circostanze e indicando prove contrarie, negli atti preliminari (art.

468 c.p.p.).

Salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia riguardano

particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia

generale dei fatti, non esistono, dunque, prove nell'udienza

preliminare né significativo accertamento dei fatti, che si

profileranno soltanto al dibattimento, sicché è perfettamente

giustificato che in quella fase il legislatore non abbia potuto

autorizzare il giudice a tenere conto di quanto, invece, è previsto

nell'art. 257 delle disposizioni di attuazione.

Certo, esiste la possibilità che il giudice si avvalga della

procedura di cui all'art. 422 c.p.p., ma si tratta di un'ipotesi

supplementare che presume la sussistenza agli atti di elementi tali

da "rendere necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della

decisione". Ipotesi che spetta al giudice di merito verificare, e che

comunque è estranea alla prospettazione della specie sul piano della

rilevanza.

Di regola, il giudice dell'udienza preliminare non dispone degli

elementi necessari a riconoscere circostanze attenuanti e procedere

all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69 c.p., sicché

non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione; né

conseguentemente dell'art. 24, giacché i diritti della difesa devono

rapportarsi - come bene rileva l'Avvocatura Generale - all'ambito

proprio di ciascuna fase del procedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 425 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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