Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425, primo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 9 luglio 1992 dalla Corte costituzionale nel procedimento penale a

carico di Colli Antonio, iscritta al n. 509 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 giugno 1991, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della

udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di

parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere

e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte

in cui tale norma - in caso di sentenza di non luogo a procedere per

infermità psichica - preclude al giudice per le indagini preliminari

di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il

giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra

queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222

del codice penale.

L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte

n. 233 del 1984, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato - che si assume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal

rimettente - negli stessi termini che costituiscono oggetto della

questione sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito il

rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il potere

di interloquire sulle circostanze, come è dimostrato da quelle

disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere a fini

particolari (cfr. art. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema di

amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte dalla

Corte nella richiamata sentenza n. 233 del 1984, del cui dispositivo,

dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma del nuovo

codice di rito.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha

osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte

n. 233 del 1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca,

secondo la quale era inibita la valutazione delle circostanze

attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze

aggravanti. Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il

nuovo codice non ha risolto espressamente tale aspetto, è da

ritenere che la norma impugnata non precluda al giudice per le

indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti ai

fini dell'applicazione della misura di sicurezza, tanto più che la

norma non potrebbe essere diversamente interpretata alla luce della

citata sentenza della Corte.

3. - Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il

27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio

introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato

davanti a sé, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 425, primo comma,

del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il

giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta

evidente che l'imputato è persona non imputabile. Nel provvedimento

con il quale è stato introdotto il nuovo giudizio incidentale di

costituzionalità, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale

all'esame della questione sollevata dal giudice a quo la verifica

della legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 425 del

codice di procedura penale, osservando come tale nesso di

pregiudizialità potesse essere agevolmente desunto "dalla

circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso codice disciplina i

requisiti della sentenza di non luogo a procedere ed enuncia, fra

questi, l'imputazione, così da aver indotto il remittente a

intravedere la "estensibilità" dei princip/' affermati da questa

Corte nella sentenza n. 233 del 1984, con la quale venne dichiarata

l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 384 n. 2 del

codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che disciplina le

formule e la regola di giudizio con le quali viene adottata la

sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo aver verificato

la legittimità costituzionale della norma che consente al giudice di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di

imputabilità, è possibile affrontare la questione che ha dato vita

al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la fondatezza del

petitum che il giudice a quo mostra di perseguire".

Nel merito, la questione che la Corte ha ritenuto di sollevare

davanti a sé ipotizza il contrasto dell'art. 425 del codice di

procedura penale con tre distinti parametri di costituzionalità.

Tenuto conto, infatti, che la peculiare regola di giudizio ivi

enunciata fa carico al giudice di apprezzare il merito della

imputazione alla stregua del circoscritto parametro della "non

evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso

o che il fatto non costituisca reato, la declaratoria di non luogo a

procedere per difetto di imputabilità finisce per fondarsi su di un

"accertamento di responsabilità che tiene conto solo della non

manifesta infondatezza dell'addebito". Da qui il sospetto "di una

irragionevole compressione del diritto di difesa", posto che la

persona non imputabile "viene ad essere per ciò solo privata del

dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno

il diritto alla prova sul merito della regiudicanda".

Si prospetta, inoltre, violazione dell'art. 3 della Costituzione,

in quanto nei confronti dei soggetti ugualmente non imputabili, la

possibilità "di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle

conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di

modulo processuale adottato", considerato che la preclusione a

quell'epilogo che scaturisce dalla sentenza di non luogo a procedere

per difetto di imputabilità, "non si realizza in tutte le altre

ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel

procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare".

Questa Corte, infine, ha ritenuto di dover dedurre anche la

violazione dell'art. 76 della Costituzione, motivando il dubbio di

eccesso di delega sul presupposto che il numero 52, sesto periodo,

dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non annovera

il difetto di imputabilità tra le cause che legittimano la pronuncia

della sentenza di non luogo a procedere. Considerato in diritto

1. - La questione che forma oggetto del presente giudizio si

incentra su uno dei possibili epiloghi che, alla stregua delle diverse formule con le quali il giudice è chiamato a pronunciare la

sentenza di non luogo a procedere, definiscono quella particolare

fase del nuovo processo che è rappresentata dalla udienza

preliminare. Viene qui in discorso, infatti, il potere-dovere del

giudice di definire il processo con una sentenza che, non senza

significato sul piano sistematico, è definita "di non luogo a

procedere", nella specifica ipotesi in cui, allo stato degli elementi

raccolti nel corso delle indagini preliminari o della stessa udienza

preliminare, risulti evidente che il soggetto nei confronti del quale

il pubblico ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio

è persona non imputabile.

Una succinta disamina della giurisprudenza costituzionale dalla

quale ha tratto spunto il quesito proposto dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia,

costituisce l'ineludibile premessa per svelare la fondatezza del

dubbio di costituzionalità che questa Corte ha ritenuto di

prospettare in merito all'art. 425 del codice di procedura penale.

Nella già richiamata sentenza n. 233 del 1984, infatti, si

rammenta come l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza

istruttoria di proscioglimento fosse stata già contestata in passato

con riferimento alla salvaguardia del diritto di difesa, sul

presupposto che, "avendo il giudice istruttore il solo compito di

acquisire le prove, e non anche quello di valutarle definitivamente e

di accertare così l'esistenza del reato, tale fondamentale diritto

verrebbe ad essere compromesso e la misura di sicurezza verrebbe ad

essere applicata in base ad elementi di prova che, se relativi ad un

soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a giustificare il rinvio a

giudizio". La replica offerta dalla Corte nella sentenza n. 127 del

1979 è, per ciò che qui interessa, quanto mai appropriata,

essendosi ivi precisato che "la sentenza di proscioglimento

istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene

un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa è

garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la

facoltà dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche

di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione

di quelli già espletati; che infine, il G.I. non può "ignorare le

istanze della difesa, sulle quali è obbligato a provvedere con

ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio

giuridico".

Evocata, dunque, nella stessa sentenza n. 233 del 1984,

"l'ampiezza del giudizio demandato al giudice istruttore - come al

giudice del dibattimento -", la Corte, richiamando quanto già

affermato nella sentenza n. 139 del 1982, non ha mancato di

puntualizzare come in tale giudizio occorresse svolgere un positivo

accertamento della "riferibilità di un fatto di reato ad un soggetto

che al momento della commissione era incapace di intendere o di

volere per infermità psichica". Facendo così leva sulla natura e

sulla portata della delibazione riservata al giudice istruttore, e

nel prendere atto di come la giurisprudenza fosse ormai consolidata

nell'ammettere che al giudice del dibattimento fosse consentito di

operare il giudizio di comparazione tra le circostanze ai fini della

applicazione o della determinazione della durata minima della misura

di sicurezza a norma dell'art. 222 del codice penale, la Corte

pervenne allora alla conclusione di ritenere che "un criterio diverso

e più restrittivo nella fase istruttoria" fosse al tempo stesso

lesivo "delle garanzie costituzionali di uguaglianza e di

inviolabilità 'in ogni stato e grado del procedimento' del diritto

di difesa".

Gli appena accennati precedenti di questa Corte, rivelano come

princip/' e affermazioni coerentemente iscritti nel sistema delineato

dal codice previgente rinvengano una ben diversa chiave di lettura

ove calati nello scenario, per certi versi antagonistico, tracciato

dal nuovo codice di rito. Alla scomparsa del giudice istruttore e

della corrispondente fase, infatti, si contrappone una articolata

sequenza di "segmenti" processuali (le indagini e l'udienza

preliminare), fra loro profondamente diversi per finalità, tipologia

di atti e soggetti che li governano, e, ciò che più conta, in sé

privi di quella funzione tipica di acquisizione probatoria che invece

contraddistingueva, secondo gli ampi confini tracciati dall'art. 299

del codice abrogato, le attribuzioni dell'istruttore nella fase

antecedente il giudizio e sulla cui falsariga venivano dunque a

misurarsi anche i diritti e i poteri processuali delle parti.

Il postulato della ampiezza delibativa riservata al giudice

istruttore - chiamato ad accertare non solo la riferibilità di un

fatto di reato ad un soggetto incapace di intendere o di volere, ma

anche ad utilizzare tutti gli elementi di prova raccolti "per trarne

le conseguenze sul piano della valutazione della gravità del fatto

del non imputabile", così da rendere effettiva e non meramente

teorica la pienezza del diritto di difesa (v. sent. n. 233 del 1984)

- finisce dunque per rinvenire, nel quadro del nuovo sistema

processuale, ostacoli insormontabili, al punto da risultarne minato

alla radice il fondamento stesso. Se da un lato, infatti, la

finalità delle indagini è esclusivamente quella di consentire al

pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti

all'esercizio dell'azione penale (art. 326), neppure l'udienza

preliminare è sede di acquisizione probatoria destinata

"all'accertamento della verità", volgendosi l'intervento del giudice

ad apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva

verifica della colpevolezza dell'imputato, ma nella ben diversa

prospettiva di scongiurare la celebrazione di un dibattimento

superfluo. Verifica, dunque, che opera su di un piano squisitamente

processuale, essendo il giudice chiamato a decidere non sul pieno

merito della regiudicanda, ma sulla ammissibilità o meno della

domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero. Posto che "non

esistono, dunque, prove nell'udienza preliminare né significativo

accertamento dei fatti, che si profileranno soltanto al dibattimento"

(v. sent. n. 431 del 1990), ben si spiega non solo e non tanto la

specifica denominazione di "non luogo a procedere" che qualifica -

rendendone evidente la peculiarità - la sentenza che definisce

l'udienza preliminare, ma, soprattutto, la regola di giudizio che

sottende l'adozione di quella pronuncia. Attuando, infatti, una

precisa scelta operata dal legislatore delegante, evidentemente mossa

dall'intento di rimarcare la centralità del dibattimento come sede

fisiologicamente destinata all'esercizio del diritto alla prova,

l'art. 425 del nuovo codice chiama il giudice della udienza

preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo

riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non

sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non

costituisca reato. Le conseguenze che allora possono trarsi ai fini

che qui rilevano, sono a questo punto chiare: il sistema delineato

dall'art. 425 del codice di procedura penale finisce infatti per

imporre al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a

procedere per difetto di imputabilità, applicando, se del caso, le

misure di sicurezza, all'esito e sulla base di un accertamento di

responsabilità che si fonda solo sull'etereo presupposto della non

evidente infondatezza dell'addebito, risultando in tal modo

palesemente sviliti i princip/' e le affermazioni che hanno sostenuto

la giurisprudenza costituzionale che si è innanzi richiamata.

La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima in

parte qua, in quanto la persona non imputabile viene ad essere per

ciò solo privata del dibattimento e della conseguente possibilità

di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della

regiudicanda, con correlativa irragionevole compressione del diritto

di difesa che non può certo ritenersi bilanciata da contrapposte

esigenze di economia processuale.

Né a sanare l'indicato contrasto può invocarsi la possibilità

che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce

all'imputato di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il

giudizio immediato", giacché, a tacer d'altro, sarebbe davvero

singolare un sistema che, per consentire all'imputato di esercitare

il fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo,

gli imponesse la rinuncia - che non a caso il codice costruisce come

"atto personalissimo" - ad una fase del processo destinata proprio a

consentire l'esercizio di quel diritto.

2. - La questione che la Corte ha ritenuto di sollevare davanti a

sé è fondata anche con riferimento alla dedotta violazione del

principio di uguaglianza.

Se da un lato, infatti, permane attuale il rilievo secondo il

quale deve ritenersi "priva di ogni fondamento razionale una

previsione normativa che riconnetta un diverso trattamento .. alla

circostanza, meramente casuale, che la sussistenza dell'incapacità

di intendere o di volere per infermità psichica al momento del fatto

emerga già nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nella

fase dibattimentale" (v. sent. n. 233 del 1984), va qui posta in

risalto la circostanza che il sistema delineato dall'art. 425 del

codice di procedura penale genera una ingiustificata disparità di

trattamento tra quanti versano nella identica situazione di non

imputabilità, dal momento che per costoro la possibilità di fruire

dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta

dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. Mentre,

infatti, nei confronti del non imputabile a carico del quale si

celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione

all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, essendo il giudice

chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la

corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza,

invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio

direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase

dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di più, è

condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle

scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero.

3. - Parimenti fondato deve da ultimo ritenersi il dubbio che la

previsione di cui qui si tratta sia in contrasto anche con l'art. 76

della Costituzione, per essere la stessa non conforme ai princip/' e

criteri direttivi al riguardo stabiliti nel numero 52), sesto

periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Al di là, infatti, del dato formale rappresentato dalla mancata

previsione del difetto di imputabilità tra le cause che legittimano

la sentenza di non luogo a procedere, secondo la rassegna operata

nella indicata direttiva della legge-delega, militano più ampie

considerazioni di ordine sistematico per suffragare l'assunto che ad

un simile silenzio debba riconoscersi il valore di volontà contraria

alla scelta operata dal legislatore delegato. Se, infatti, l'udienza

preliminare è sede nella quale il merito è accertato soltanto entro

i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa,

così da impedire che l'imputato giunga al cospetto del giudice

dibattimentale già gravato da una pronuncia che ne ha positivamente

delibato la responsabilità e che si fonda su elementi di prova che

l'organo del dibattimento neppure conosce, è da ritenere che il

legislatore delegante abbia voluto riservare proprio a quest'ultimo

organo la delibazione del difetto di imputabilità, postulando la

stessa il necessario accertamento di responsabilità in ordine al

fatto-reato che può compiutamente svolgersi solo in sede

dibattimentale.

D'altra parte, un sicuro indice che questa e non altre fosse la

scelta operata dal legislatore delegante, può agevolmente desumersi

dall'art. 3 della stessa legge n. 81 del 1987, là dove, nel

conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a

carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera

l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa

prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'art. 98

del codice penale,", così ponendo in evidenza come alla

eccezionalità di tale previsione, dettata dall'esigenza di

salvaguardare le peculiarità insite nella condizione minorile,

faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni,

l'opposta disciplina.

Da questi ultimi rilievi ed in considerazione delle specifiche

connotazioni che caratterizzano il processo penale minorile, consegue

che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 425

del codice di rito non è produttiva di effetti quanto all'art. 32

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in

cui tale previsione, strutturalmente autonoma, opera un richiamo ai

"casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce

che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando

risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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