Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4,

del codice procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

novembre 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 756

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Reggio Calabria - adito quale giudice di

appello de libertate - premette in fatto che, nell'ambito di un

procedimento regredito al pubblico ministero a seguito di sentenza di

incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Milano, il

difensore di due imputati ha proposto domanda di scarcerazione per

decorso dei termini massimi di custodia cautelare, in quanto dalla

data dell'arresto (giugno 1994) alla pronuncia del decreto che

dispone il giudizio (luglio 1996) erano già decorsi più di due

anni, termine, questo, superiore al doppio del termine di fase -

nella specie pari ad anni uno, a norma dell'art. 303, comma 1, lett.

a) n. 3, cod. proc. pen. - e dunque eccedente il limite previsto

dall'art. 304, comma 6, del codice di rito. A seguito della reiezione

di tale domanda, veniva interposto gravame, oggetto del giudizio a

quo, nel corso del quale la difesa degli appellanti eccepiva in linea

subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6,

cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., in

quanto disciplina limitata al solo caso di sospensione e non

estensibile alle ipotesi previste dall'art. 303, comma 2, del

medesimo codice, con conseguente irragionevole disparità di

trattamento delle due situazioni.

A parere del giudice a quo, tuttavia, il riferimento alla

disciplina dettata dall'art. 304 cod. proc. pen. risulterebbe

inconferente, in quanto relativa all'istituto della sospensione dei

termini di custodia cautelare ed ai conseguenti limiti cronologici.

Trattandosi nella specie di processo regredito, le uniche questioni

che rilevano sarebbero infatti quelle relative al superamento dei

termini di fase e di quelli complessivi, che, invece, risultano

entrambi rispettati.

Ciò posto, ritiene peraltro il giudice a quo di dover sollevare,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine

complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento

del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione

prevista nel comma 2 del medesimo art. 303. A tal proposito il

rimettente individua, quale termine di raffronto dal quale

scaturirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, proprio la

disciplina introdotta dall'art. 304, comma 6, come novellata ad opera

della legge 8 agosto 1995, n. 332. A parere del giudice a quo,

infatti, la materia che attiene al verificarsi degli eventi

interruttivi del corso dei termini massimi della custodia cautelare

(art. 303, comma 2: ripristino del dies a quo del termine di fase per

ogni evento interruttivo), presenterebbe una evidente omogeneità di

contenuto e di effetti rispetto a quella della sospensione dei

termini medesimi (art. 304), in quanto entrambi gli istituti

rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del

procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà - eventualmente

ostruzionistica o defatigatoria - dell'imputato.

La omogeneità degli istituti, osserva ancora il rimettente,

sarebbe pure confermata dalle modifiche apportate all'art. 304 cod.

proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, essendo stati introdotti un

limite ragguagliato (nel doppio) al termine massimo di fase ed un

limite rapportato (con l'aumento della metà) al termine complessivo

previsto dall'art. 303, comma 4, c.p.p. Da ciò, dunque,

l'irragionevole disparità di disciplina, in quanto mentre nelle

ipotesi previste dall'art. 303, comma 2, è stato mantenuto il solo

riferimento al termine complessivo indicato nel comma 4 dello stesso

articolo, nelle situazioni "sostanzialmente omogenee" descritte

dall'art. 304 i limiti temporali di legittimità della custodia

cautelare sono ora riferiti anche ai termini della fase in corso.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere dell'Avvocatura, pur essendo condivisibile "il giudizio sulla

sostanziale identità di ratio tra le ipotesi disciplinate all'art.

304 e quelle di cui all'art. 303, comma 2", non è "praticabile"

l'estensione di disciplina sollecitata dal giudice a quo, attese le

peculiarità che caratterizzano il caso del regresso del procedimento

o del rinvio ad altro giudice, posto che "la fase cui il rimettente

vorrebbe riferito il termine di custodia è, per legge, tamquam non

esset". Estendere, dunque, la disciplina prevista per la sospensione

dei termini di custodia cautelare alla ipotesi di regressione del

processo, equivarrebbe ad operare una scelta tra diverse opzioni che

spetta alla esclusiva discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Reggio Calabria solleva, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo

di durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di

scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase,

allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 del

medesimo articolo. Dopo aver disatteso l'eccezione della difesa,

volta a coinvolgere nel dubbio di legittimità costituzionale l'art.

304, comma 6, cod. proc. pen., trattandosi di disciplina inconferente

nella specie in quanto riferita all'istituto della sospensione dei

termini di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici, il

giudice a quo ritiene, tuttavia, che sia proprio quella disciplina a

dover fungere da termine di comparazione sulla cui base apprezzare

l'irragionevole diversità di trattamento prevista dalla norma

impugnata, nella parte in cui non prevede l'identico limite di durata

della custodia nei casi previsti dall'art. 303, comma 2, cod. proc.

pen. Infatti, osserva il rimettente, la materia che attiene al

verificarsi degli eventi interruttivi del corso dei termini della

custodia cautelare, quale disciplinata dal menzionato art. 303, comma

2, del codice di rito, presenta una evidente omogeneità di contenuto

e di effetti con quella della sospensione dei termini di durata delle

misure prevista dall'art. 304 dello stesso codice, trattandosi, in

entrambi i casi, di istituti che rappresentano degli "accidenti" che

si verificano nel corso del procedimento, "per lo più indipendenti

dalla volontà - eventualmente ostruzionistica o defatigatoria -

dell'imputato", ed aventi incidenza sul computo dei termini di durata

massima della custodia. Il nuovo testo dell'art. 304, comma 6, cod.

proc. pen., il quale ha indicato, come parametro temporale, il cui

superamento determina la scarcerazione dell'imputato, il doppio del

termine massimo della fase in cui si sono verificate le sospensioni,

ha dunque finito per rendere - ad avviso del giudice rimettente - non

solo differenziato, ma anche eterogeneo, il trattamento delle

situazioni regolate dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., giacché

mentre per queste è stato mantenuto il solo riferimento al termine

complessivo previsto dal quarto comma dello stesso articolo, per le

situazioni sostanzialmente omogenee descritte dall'art. 304 del

codice di rito, i limiti di legittimità della durata della custodia

sono ora riferiti anche ai termini della fase in corso. Da qui il

denunciato contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale.

La questione di legittimità che il tribunale rimettente sottopone

all'esame di questa Corte, si radica, dunque, su un composito

reticolo di disposizioni ed istituti che il giudice a quo pone a

raffronto, per evidenziare la sopravvenuta incoerenza della

disciplina che presidia la durata complessiva della custodia

cautelare nell'ipotesi prevista dall'art. 303, comma 2, del codice di

procedura penale. Tale disposizione, infatti, stabilisce che, nel

caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice,

dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio

ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, decorrono ex

novo i termini cosiddetti intermedi o di fase previsti dal comma 1

relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. A fronte di

tale nuova decorrenza "che evidentemente incide in senso negativo

sullo status libertatis della persona sottoposta a custodia

cautelare" opererebbe, dunque, come unico sbarramento temporale, il

termine di durata complessiva previsto dal comma 4 dello stesso art.

303, giacché la previsione sancita dal nuovo testo del comma 6

dell'art. 304, in base alla quale "la durata della custodia cautelare

non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art.

303, commi 1, 2 e 3", rinverrebbe il suo confine applicativo nei soli

casi in cui i termini di custodia cautelare siano stati sospesi a

norma dello stesso art. 304.

2. - La questione è infondata, nei sensi che qui di seguito si

illustreranno, dovendosi nella specie pervenire ad una diversa

ricostruzione dell'intricato quadro normativo di riferimento, secondo

una prospettiva che privilegi quella che, a parere di questa Corte,

è l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si

appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale.

3. - La materia dei termini di durata massima della custodia

cautelare, sulla quale questa Corte è stata in più occasioni

chiamata ad intervenire, ha ormai raggiunto un livello di

complessità tale da rendere opportuna qualche breve notazione

ricostruttiva che tenga conto, anche, delle numerosissime

stratificazioni e interpolazioni che il sistema ha subito, fino alla

più recente legge n. 332 dell'agosto 1995. Sono note, anzitutto, le

ragioni per le quali il legislatore ebbe ad introdurre in epoca ormai

lontana (1984) la previsione di termini di fase in aggiunta ad un

termine di durata complessiva della custodia cautelare: con essi,

infatti, si intendeva impedire ai giudici di gradi diversi di

"utilizzare", quanto ai tempi della rispettiva fase del procedimento,

la maggiore celerità della fase istruttoria. Col tempo, vari

istituti, al cui conio ed alla cui variegata disciplina hanno non

poco contribuito singole ma purtroppo ricorrenti emergenze

succedutesi negli anni, sono venuti ad incidere sul computo dei

termini di durata massima della custodia cautelare: fra questi, in

particolare, la "sterilizzazione" dei termini di fase per i giorni di

udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza;

la proroga, incidente anch'essa sui termini di fase; la sospensione,

infine, operante sia per i termini di fase che per la durata

complessiva. È evidente, quindi, che proprio con riferimento a

quest'ultimo istituto - ma non certo con portata circoscritta allo

stesso - fosse necessaria la previsione di un "limite finale"

invalicabile, giacché, altrimenti, la quiescenza sine die del

decorso dei termini si sarebbe posta in palese contrasto con l'art.

13 della Costituzione. Da qui la previsione che la durata della

custodia cautelare non potesse "comunque superare" i due terzi del

massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o

ritenuto in sentenza, introdotta nel nuovo testo dell'art. 272 del

codice abrogato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398. Una

espressione, quella di "limite", il cui valore semantico di confine

estremo della custodia è stato non a caso usato, nell'art. 1, comma

2, dal d.-l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile

1991, n. 133, dedicato proprio alla interpretazione autentica degli

artt. 297 e 304 del nuovo codice.

4. - L'intera cadenza dell'art. 272 del codice abrogato era di

lettura sufficientemente agevole e il sistema, prescindendo da alcune

variabili, come la proroga dei termini di fase per taluni reati e la

"sterilizzazione" degli stessi termini per i giorni di udienza,

poteva così sinteticamente svilupparsi: termini di fase (con la

decorrenza ex novo nei casi di regressione), durata complessiva,

sospensione di tutti i termini (di fase e complessivi), limite

finale. Quest'ultimo seguiva, nel testo dell'articolo, il comma

dedicato alla sospensione, ma nessuno ha mai dubitato del fatto che

quella previsione avesse portata autonoma, nel senso che la sua

applicazione non poteva in alcun modo ritenersi condizionata dal

fatto che la custodia avesse o meno subito un periodo di sospensione.

Nei casi di regressione del processo, dunque, il nuovo decorso dei

termini di fase non poteva "comunque" determinare il superamento del

limite dei due terzi della pena prevista per il reato contestato o

ritenuto in sentenza, comportando l'obbligo di immediata

scarcerazione ove quel limite fosse risultato più favorevole dei

termini di durata complessiva previsti dal sesto comma dello stesso

art. 272 del codice abrogato.

La previsione di tale limite, mantenuta intatta nel nuovo codice

(anche se, con scelta assai discutibile, iscritta nel testo dell'art.

304, dedicato alla sospensione), rappresenta una evidente attuazione

del canone di proporzionalità, nel senso che, come la custodia può

essere imposta soltanto se risulti proporzionata alla entità del

fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art.

275, comma 2), allo stesso modo la durata della misura non può

eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una

consumazione della pena in fase custodiale. Il carattere della

proporzionalità deve ora riflettersi anche sulla nuova previsione

dettata dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., giacché la

circostanza che il legislatore abbia fatto regredire ad ipotesi

residuale, operante solo "se più favorevole" rispetto ai nuovi

limiti (il doppio dei termini di fase e l'aumento della metà dei

termini di durata complessiva) il vecchio termine ragguagliato ai due

terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o

ritenuto in sentenza, dimostra all'evidenza l'identico ed alternativo

valore che i tre limiti assumono nel sistema. Ne deriva, quindi, che

il limite del doppio dei termini di fase, proprio perché rispondente

a quel principio, aderisce anch'esso alla funzione che la norma è

chiamata a svolgere: individuare il limite estremo, superato il quale

il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere

sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di

tollerabilità del sistema. Fungendo, pertanto, da meccanismo di

"chiusura" della disciplina dei termini, la previsione di cui qui si

tratta era e resta "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel

quale si trova inserita, al punto che la stessa - una volta che nel

nuovo codice venivano scissi i vari contenuti del precedente articolo

272 c.p.p. in una pluralità di articoli - sarebbe stata meglio

collocata in una disposizione a sé stante.

L'avverbio "comunque", che contrassegna la disciplina sancita dal

comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen., vale, del resto, a far

superare ogni residuo dubbio in proposito: ritenere, infatti, che il

limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a

tradire non soltanto la storia e la funzione di quel limite, ma

anche, e innanzi tutto, il più che esplicito dettato normativo. Se

il legislatore del 1995 ha inteso costruire quel limite come riferito

anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina

dei termini di fase, l'interprete ne deve trarre le ovvie

conseguenze, specie quando, come nel caso in esame, la soluzione

ermeneutica si appalesi come l'unica conforme a Costituzione.

Cade quindi la premessa stessa della tesi sostenuta dal giudice a

quo e, con essa, il fondamento del dubbio di costituzionalità

devoluto alla attenzione della Corte. Ma v'è di più. L'art. 304,

comma 6, come si è già accennato, introduce un limite massimo per i

termini di fase, stabilendo che "la durata della custodia cautelare

non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art.

303, comma 1, 2 e 3". Ebbene, la portata del richiamo è di

essenziale rilievo ai fini di una corretta interpretazione della

norma. Occorre osservare, infatti, che, mentre il comma 1 dell'art.

303 disciplina effettivamente la durata della custodia nelle varie

fasi e gradi sino alla sentenza irrevocabile, i commi 2 e 3 non

attengono alla durata in sé, ma alla decorrenza ex novo dei termini

nella ipotesi di regressione del processo o di evasione. Ciò sta a

significare che se fosse valido il ragionamento del giudice a quo,

sarebbe bastato per il legislatore richiamare il comma 1 dell'art.

303, giacché in quella prospettiva i commi 2 e 3 non vengono

assolutamente in discorso. Argomenti testuali e logico-sistematici

impongono pertanto di assegnare a quel richiamo l'unico senso che ad

esso può essere attribuito: vale a dire che il superamento di un

periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase

presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della

custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o - per

stare al caso che qui interessa - sono cominciati a decorrere

nuovamente a seguito della regressione del processo. Interpretazione,

questa, d'altra parte aderente alla ratio di favor che ha ispirato il

legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di

introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei

termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica

dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di

individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il

sacrificio per la libertà personale.

Accedere alla interpretazione del giudice a quo, d'altra parte,

indurrebbe a conclusioni paradossali anche sul piano sistematico.

Mentre, infatti, e per stare agli stessi rilievi del rimettente,

l'eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell'imputato,

comportante la sospensione a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a)

cod. proc. pen., consentirebbe allo stesso di "beneficiare" del

limite previsto dal comma 6 del medesimo articolo, l'identico limite

non opererebbe, invece, nei casi di regressione o di rinvio ad altro

giudice che l'imputato (del tutto "incolpevole") è costretto a

subire, derivando di regola la regressione o il rinvio da un "errore"

in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria. Un paradosso,

questo, che il legislatore non può certo aver inteso assecondare e

che il testo normativo non legittima in alcun modo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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