Codice di procedura civile

Art. 75 c.p.c. — Capacità processuale

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[1]Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

[2]Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.

[3]Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

[4]Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone ((indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1942 al 23 novembre 1986

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 75 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11255/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

    Art. 75 c.p.c. · Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30655/2025

    20 novembre 2025

    In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.

    Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    15 novembre 2025

    In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

    Art. 75 c.p.c. · Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 374 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29638/2025

    10 novembre 2025

    La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).

    Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/1986

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1986

    Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtù della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilità, per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perché promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, è contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che ciò si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").

    Art. 75 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/1995

    Questione infondata
    30 maggio 1995

    Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, l'esame dell'infermo di mente costituisce formalità indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti, sicché l'omessa estensione dell'incapacità processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazioni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. Va peraltro sottolineato che, essendo la tutela degli infermi di mente prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale è proposta una causa con una parte della cui capacità naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinché agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio). - Nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 41/1988. red.: G. Leo

    Art. 75 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2047 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 468/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    Non è menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacità di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, già appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero può intervenire, è previsto che il giudice davanti al quale il giudizio è proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perché, nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo già pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

    Art. 75 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 6 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli tolto: 34 e seguenti del libro primo aggiunto: 36 e seguenti del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art75 · fonte del testo

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