Art. 50 — Misura degli onorari

La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 50, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/2025

    Illegittimità dichiarata
    10 febbraio 2025

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;…

    Art. 4 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 89/2020

    Questione infondata
    15 maggio 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge n. 319 del 1980 e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari degli ausiliari mediante il decreto dirigenziale di cui al citato art. 54, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso. Fermo restando che in una materia connotata da ampia discrezionalità legislativa l'addizione richiesta non avrebbe carattere vincolato, l'intervento del giudice non è per nulla fungibile rispetto a quello dell'amministrazione e non sarebbe comunque congruo prevedere l'intervento del primo in funzione sussidiaria della seconda. L'amministrazione potrebbe infatti procedere, anziché ad un mero recupero dell'inflazione, a più consistenti modifiche tariffarie; il decreto dirigenziale, inoltre, disciplina, in via generale e astratta, la remunerazione di attività professionali doverose, fornendone i necessari parametri e individua, con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso; infine, con riguardo al quantum, la stessa lettera dell'art. 54, contrariamente all'erroneo assunto del rimettente, non esclude margini discrezionali per l'amministrazione riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento. Peraltro, la già rilevata deplorevole e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione del censurato art. 54 pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, stante la disponibilità di altri mezzi giurisdizionali (tra i quali, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione). ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 178 del 2017, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996, n. 88 del 1970, e ordinanze n. 234 del 2001, n. 356 del 1999, n. 102 del 1980 e n. 69 del 1979, sulla disciplina degli onorari degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte; sentenze n. 249 del 2017, n. 114 del 2017, n. 219 del 2016, e ordinanze n. 122 del 2016 e n. 123 del 2007, sull'irrilevanza dei meri inconvenienti di fatto nei giudizi di costituzionalità delle leggi; sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009, n. 98 del 1998, e ordinanza n. 122 del 2016, sulla discrezionalità legislativa in materia di spese processuali ).

    Art. 4 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 54 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art50 · fonte del testo

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