Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

sulla protezione del diritto d'autore, in relazione all'art. 700 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30

dicembre 1968 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Perini Anna Maria, Vistarini Patrizia e la società editrice Balsamo ed

altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento promosso da Anna Maria Perini e da Patrizia

Vistarini (in arte Mita Medici) contro la S.p.A. Balsamo, editrice

della rivista "Playmen", contro la S.r.l. Faser Film il pretore di

Roma, accogliendo un'eccezione formulata dai contro ricorrenti, ha

proposto una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto

"la norma contenuta negli artt. 10 del codice civile e 96, 97 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di

procedura civile, in quanto consente, ai fini di far cessare l'abuso

dell'immagine altrui, il sequestro di pubblicazioni a stampa".

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 30 dicembre 1968, il

pretore, ritenuta la rilevanza dell'eccezione, osserva che l'art. 21,

terzo comma, della Costituzione stabilisce che al sequestro della

stampa si può procedere soltanto nel caso di delitti per i quali la

legge sulla stampa lo autorizzi: poiché la Costituzione, così

statuendo, pone una riserva rinforzata di legge, nel senso che

condizioni necessarie per la sequestrabilità sono da un canto la

determinazione di una fattispecie criminosa come delitto e dall'altro

l'espressa previsione da parte della legge sulla stampa (con esclusione

di qualsiasi altra legge), non è manifestamente infondato il dubbio

sulla legittimità costituzionale di una norma, quale quella de qua,

che consente il sequestro senza che concorrano le condizioni stabilite

dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi con atto di

deduzioni del 3 aprile 1969 in rappresentanza e difesa del Presidente

del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata.

Illustrando le ragioni che sorreggono tale conclusione, la difesa

dello Stato - dopo essersi soffermata sulla tutela del c.d. diritto

all'immagine e sui limiti che in proposito incontra il diritto alla

libera manifestazione del pensiero garantito dal primo comma dell'art.

21 della Costituzione - osserva che le disposizioni contenute negli

artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore e l'art. 10 del codice

civile non incidono sul campo di applicazione del terzo comma dell'art.

21 della Costituzione, che non attiene ai provvedimenti che possono

essere adottati dal giudice con la sentenza definitiva, ma solo ai

provvedimenti cautelari. Rilevato che la norma sostanzialmente

impugnata è quella dell'art. 700 del codice di procedura civile,

l'Avvocatura sostiene che la disposizione costituzionale restrittiva

del sequestro si rivolge direttamente al giudice, ponendo un limite ai

suoi poteri: nella specie la norma processuale impugnata, che consente

l'emissione in via di urgenza di provvedimenti dal contenuto non

preventivamente determinato, attribuisce al giudice un potere

nell'esercizio del quale egli deve tener conto di altre norme

dell'ordinamento, che eventualmente escludano l'ammissibilità di una

determinata misura cautelare, e, quindi, anche dei limiti derivanti

dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Posto che quest'ultimo

dovesse essere interpretato nel senso prospettato dall'ordinanza di

rimessione, il giudice non dovrebbe concedere il sequestro: si tratta,

dunque, - così conclude l'Avvocatura su questo punto - di un problema

di interpretazione del combinato disposto della legge ordinaria e della

norma costituzionale, non già di una questione di legittimità

costituzionale.

Comunque si deve escludere, secondo la difesa dello Stato, che

l'art. 21, terzo comma, della Costituzione impedisca al giudice di

emanare, a tutela del diritto dell'immagine, un provvedimento di

sequestro di stampati. I "rapporti civili" regolati dalla Costituzione

negli artt. 13-28 sono quelli nei quali è parte il pubblico potere,

non quelli che intercorrono fra privati, ed è certo che l'art. 21 trae

origine da secolari rivendicazioni della stampa nei confronti delle

limitazioni provenienti dall'autorità pubblica: in particolare la

disposizione del terzo comma tende ad escludere i sequestri disposti da

organi appartenenti ad un potere diverso da quello giudiziario e ad

impedire che ogni eventuale reato commesso da persona preposta

all'azienda della stampa possa comportare il sequestro dello stampato

con effetti che inciderebbero sulla libertà tutelata dall'art. 21

della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si deve perciò pervenire

alla conclusione che la norma costituzionale di cui l'ordinanza

denuncia la violazione non si estende al campo dei diritti privati e

che la tutela della libertà di stampa non può eliminare tutti i mezzi

che l'ordinamento predispone a presidio dei diritti subiettivi dei

singoli: di tal che è da ritenere che il sequestro ex art. 700 del

codice di procedura civile, in quanto costituisce mezzo di attuazione

del diritto all'immagine e non strumento di limitazione della libertà

di stampa da parte dei pubblici poteri, non incide sul divieto posto

dalla norma costituzionale di raffronto.

3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito

nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se il potere del giudice

civile di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa "al fine di

far cessare l'abuso dell'immagine altrui" - potere che l'ordinanza di

rimessione fa discendere dagli "artt. 10 del codice civile e 96, 97

della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice

di procedura civile" risulti compatibile con l'art. 21, terzo comma,

della Costituzione.

Nel proporre tale questione il pretore di Roma esprime l'avviso che

non sia conforme alla Costituzione una norma che, come quella

denunciata, consenta il sequestro della stampa "al di fuori di ipotesi

delittuose e di espressa previsione da parte della legge sulla stampa".

2. - Per accertare la sfera di applicazione della norma

costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile

constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a

proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi

consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono

preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del

diritto di libera manifestazione del pensiero.

Questa premessa - che impone di interpretare il secondo capoverso

dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio

enunciato nel primo comma - sembra necessaria per un'esatta valutazione

della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la

disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della

stampa si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri

e non andrebbe estesa anche "al campo dei diritti privati". La tesi

muove esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni

attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con "i rapporti

che possono sorgere tra i cittadini": ma tale opinione, segnatamente

nella sua formulazione così assoluta e generale deve essere fermamente

respinta. Ed invero nel titolo primo della prima parte della

Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni

fondamentali diritti di libertà - in gran parte compresi nella

categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati

nell'art. 2 -, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve

poter far valere erga omnes. Così, ad es., per quanto riguarda la

materia che specificamente interessa la presente controversia, non è

lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero

debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei

consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene

assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in

inganno la circostanza che il più delle volte, in tema di rapporti

civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le

competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. È vero

che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere

pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema

attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai

quali i diritti costituzionalmente protetti devono prevalere. Se si

pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione,

sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo

rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito od implicito) quali

pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti

costituzionali di cui si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio

del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi

diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale

subordinazione dei primi ai secondi.

3. - Le considerazioni esposte devono indurre a ritenere che quando

la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del

pensiero - presupposto che discende dalla già rilevata connessione fra

libertà di stampa e libertà di pensiero -, la norma contenuta nel

terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del

sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa

entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione

ammetta il sequestro preventivo solo "nel caso di delitti per i quali

la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di

violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei

responsabili" non può non escludere la legittimità di tale misura in

ogni altro caso.

Vale la pena di mettere in rilievo che ciò non significa che al di

fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini.

Per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli

stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del

pensiero. Ma si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di

interpretazione del primo comma dell'articolo 21: il terzo comma, che

disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro,

deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di

siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per

garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o

addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che,

ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una

cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di

accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della

importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha

disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse

alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto,

mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo

(purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti,

direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra

ipotesi.

4. - Facendo applicazione di tali principi al particolare oggetto

della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto

rilevare che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto

costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del

diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e

soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera.

Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo -

naturalmente, allo stato della legislazione - è ammissibile solo

quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la

fattispecie prevista dall'art. 528 del codice penale (pubblicazioni

oscene), perché solo in tal caso concorrono le due condizioni

prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti,

di un delitto e per esso espressamente la legge vigente (R.D.L. 31

maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) autorizza il provvedimento.

5. - Volgendo ora l'esame alle disposizioni denunziate, la Corte

ritiene che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633

del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del

sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre,

riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è

legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina

sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i

provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene

represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro

c'è riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie.

Diverso, invece, è il discorso da farsi per l'art. 700 del codice

di procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticità del suo

contenuto, consente al giudice di adottare il provvedimento che più

gli appaia congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli

effetti della decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale

generica previsione possa rientrare anche il sequestro preventivo,

quando non si tratti di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli

artt. 670 e seguenti dello stesso codice. Si deve tuttavia osservare

che l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che

conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua

interpretazione nel sistema vigente e - come esattamente pone in

rilievo la difesa dello Stato - non consente, quindi, che siano

adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento:

a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'è

che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non

può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le

cose innanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. Si può

perciò concludere che, poiché la disposizione denunziata, se

correttamente interpretata, non è in contrasto con la norma

costituzionale di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve

essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22

aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla "protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e -

nei sensi di cui in motivazione dell'art. 700 del codice di procedura

civile, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari