Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1986

Altra decisione · depositata il 12/03/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri

nei confronti del Pretore di Pistoia, a seguito dei provvedimenti 12

novembre 1984 e 6 dicembre 1984 del pretore predetto concernenti

l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto nella zona

dell'Abetone soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, iscritto

al n. 30 del reg. ric. amm. conf.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione 3 aprile 1985 del Consiglio stesso, con ricorso

depositato il 2 maggio 1985 ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti emessi

ex art. 700 c.p.c. il 12 novembre e il 6 dicembre 1984 a seguito dei

ricorsi di Zeno Colò e Giancarlo Ciacci,

che nel ricorso si esponeva come, mediante tali decisioni, il

Pretore avesse autorizato i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità

di Presidente della Commissione comunale piste di Abetone e di

Presidente del consorzio impianti di risalita "Multipass" di Abetone,

ad eseguire - respingendo il contrario ricorso della Provincia di

Pistoia - un raccordo sciabile denominato "Val di Luce-Valle del

Sestaione" in Comune di Abetone, dettando prescrizioni per le modalità

e i tempi di tagli boschivi,

che, dalla motivazione dei provvedimenti sarebbe emerso chiaramente

che il Pretore ha posto alla base della sua decisione l'urgente

necessità di tutelare la pubblica incolumità, rappresentata dalla

vita e dall'incolumità personale di eventuali sciatori che si fossero

avventurati nella discesa fuori pista dell'alta Valle del Sestaione in

condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, anche perché quella

traversata si trova al centro di una zona soggetta a cadute di

valanghe,

che, pertanto, secondo il ricorrente, le pronunce pretorili, pur

interferendo con le competenze della Provincia di Pistoia in materia

forestale ed idrogeologica ad essa delegate dalla Regione, in quanto

hanno posto nel nulla il diniego di autorizzazione da parte

dell'Autorità amministrativa, ha però invaso più direttamente

prerogative che appartengono alla sfera di attribuzioni di organi dello

Stato, in quanto sono state predisposte, nell'asserita imminenza di un

pericolo non altrimenti scongiurabile, misure idonee a salvaguardare la

sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone,

che - secondo quanto il ricorrente segnala - le misure rispondenti

a siffatta connotazione tipica rientrano nella sfera di attribuzioni

dello Stato ed anche quando vengono adottate in sede locale sono di

competenza di organi che agiscono in veste di ufficiale di governo,

che, tutto ciò premesso, chiedeva il ricorrente a questa Corte di

dichiarare che non spetta al giudice civile autorizzare, per ragioni di

tutela della pubblica incolumità, il compimento di lavori consistenti

nella realizzazione di una pista di sci in luoghi dove tale attività

è sottoposta a controlli amministrativi e con effetto sostitutivo dei

controlli medesimi, in particolare di quello inerente alla tutela

paesaggistica, conseguentemente annullando gli impugnati provvedimenti

del Pretore di Pistoia.

Considerato che, però, la Corte è stata convocata, a norma

dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, per decidere in Camera di

Consiglio se il ricorso sia ammissibile: e, cioè, se il conflitto

sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà

dei poteri cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

rimanendo, peraltro, impregiudicata, in caso di ammissibilità, la

facoltà delle parti di proporre anche su questo punto, nel corso

ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni (cfr. ordinanze n.

49/1977 e n. 123 del 1979),

che, quanto alla legittimazione, è ormai pacifico, per costante

riconoscimento di questa Corte, che "i singoli organi giurisdizionali,

esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,

costituzionalmente garentita, sono da considerarsi legittimati.... ad

essere parti in conflitti di attribuzioni" (cfr., da ultimo, ordinanze

132 e 98/1981; 123 del 1979; e sentenza n. 231/1975), e che altrettanto

deve dirsi per quanto si riferisce al Presidente del Consiglio dei

ministri, che agisce in conformità a delibera del Consiglio stesso,

che, quanto poi all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto

attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni

determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacché si

assume dal Presidente del Consiglio che non spetta al potere

giudiziario, ma a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti

urgenti a tutela della pubblica incolumità; e particolarmente quando,

attraverso pronunce autorizzative di attività sottoposte a controlli

amministrativi, si pongono nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a

tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresl'

attribuzioni che, pur delegate o trasferite alla Regione, sono

caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità ed il

merito del ricorso,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente

del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, Così

come indicato in epigrafe.

Dispone:

a) - che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) - che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

sieno notificati al Pretore di Pistoia entro sessanta giorni dalla

comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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