Diritto d’autore

Art. 162-bis

Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. ((Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.))

Testo vigente dal 12 giugno 2026

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2006 al 12 giugno 2026. 19 parole tolte, 73 parole aggiunte.

… se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. tolto: Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai aggiunto: Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile tolto: ed agli aggiunto: e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di meritotolto: . In tali casi ciascuna parte puo'aggiunto: , fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di meritoaggiunto: , quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art162bis · fonte del testo

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