Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n.

1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e

dell'art. 700 del codice di procedura civile (limite di età

pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Eberlein Ilse e S.p.a. Italnoleggio

Cinematografico, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 13

luglio 1977;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Vassallo Esilde, Torre Maria e

l'Industria Italiana Petroli e la S.p.a. Italsider, iscritta al n. 603

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 dell'8 marzo 1978;

3) ordinanza emessa l'8 dicembre 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Fortunati Iade e Unidal S.p.a.,

iscritta al n. 113 dal registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978;

4) ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Gnudi Irene e S.a.s. Piazza, iscritta

al n. 135 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 128 del 10 maggio 1978.

Visto l'atto di costituzione della società Italnoleggio

Cinematografico nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Vengono all'esame della Corte incidenti di costituzionalità, che

coinvolgono non solo la normativa sul licenziamento di lavoratrici che

hanno raggiunto l'età pensionabile, ma anche l'ammissibilità, sotto

vari profili, di provvedimenti d'urgenza sollecitati, ai sensi

dell'art. 700 c.p.c., al fine di assicurare gli effetti di sentenze di

eventuale accoglimento delle domande delle lavoratrici.

Più precisamente.

1. - Eberlein Ilse propose ricorso ex art. 414 c.p.c. al pretore di

Milano chiedendo annullarsi il licenziamento, intimatole il 14 dicembre

1976 dal datore di lavoro Italnoleggio Cinematografico per aver essa

raggiunto il limite dell'età pensionabile, e disporsi la sua

reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300/1970, nel posto di

lavoro, sollevando questione d'incostituzionalità dell'art. 11 legge

604/1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939, così come

modificato dall'art. 2 legge 218/1952. Propose la Eberlein nello stesso

contesto istanza per essere reintegrata con provvedimento d'urgenza ex

art. 700 c.p.c., per istruire la quale l'adito pretore fissò udienza

per l'assunzione di sommarie informazioni nel contraddittorio del

resistente datore di lavoro, che contestò l'ammissibilità della

richiesta misura cautelare e della questione di costituzionalità,

comunque, ad avviso dello stesso datore di lavoro, manifestamente

infondata.

Il pretore, disattesa la istanza ex art. 700 per difetto di fumus

boni iuris, ha identificato i parametri di costituzionalità negli

artt. 3 e 37 e non anche nell'art. 4 Cost. perché l'art. 11 non limita

il diritto al lavoro, e nell'art. 38, che disciplina il diritto

all'assistenza in alcun modo pregiudicato, ed ha precisato che il

diverso tempo del licenziamento, il quale non toccherebbe la diversa

età pensionabile, non è giustificato dalla minore resistenza fisica

della donna né dalla funzione familiare preclusa all'uomo.

Avanti la Corte si è costituito soltanto il datore di lavoro con

schema di deduzioni 1 agosto 1977, in cui ha eccepito l'illegittimità

formale della ordinanza perché resa a seguito di ricorso proposto, in

una con la domanda di merito, per la reintegrazione in via di urgenza

nel posto di lavoro e prima della scadenza del termine di costituzione

di esso datore di lavoro nella controversia di merito; ha concluso per

la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Nelle

note conclusionali, depositate il 13 giugno 1979, poi, fa il datore di

lavoro leva sulla discrezionalità tecnica, di cui il legislatore ha

fatto uso con la legge 9 dicembre 1977, n. 903.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16

giugno 1977, in cui è stato riprodotto il contenuto di atti di

intervento in altri incidenti.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avvocatura generale dello

Stato ha ravvisato l'opportunità della restituzione degli atti al

giudice a quo onde questi verifichi la incidenza sulla questione

prospettata, della sopravvenuta legge 903/1977. Non è comparso il

datore di lavoro.

2. - Il pretore di Genova, disposta la riunione delle controversie

individuali di lavoro, promosse l'una da Vassallo Esilde contro la

s.p.a. Industria Italiana Petroli e l'altra da Torre Maria contro la

s.p.a. Italsider, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11,

comma primo, legge 15 luglio 1966, n. 604, 12 (rectius 9) r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636 (conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 legge 4

aprile 1952, n. 218, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 37,

comma primo, della Costituzione.

Premesso che la Vassallo aveva prospettato il contrasto tra l'art.

9 d.l. 636/1939 e gli artt. 3 e 37 Cost. in riferimento all'art. 11

legge 604/1966 e la Torre aveva denunciato la illegittimità dell'art.

12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come modificato dall'art. 2

legge 218/1952, in riferimento agli articoli 3, 10 comma primo, 36

comma primo, e 37 comma primo, Cost., il giudice ha rettificato tali

prospettazioni sul riflesso che le norme, singolarmente considerate,

non arrecano pregiudizio alle lavoratrici, le quali ne soffrono in

dipendenza del loro combinato disposto comecché produttivo di una

"norma, che offre a donne e uomini una diversa tutela facoltizzando il

datore di lavoro ad interrompere la carriera lavorativa delle prime e

non quella dei secondi, e costringendo soltanto i lavoratori di sesso

femminile a rinunziare a cinque anni di lavoro e di carriera e ad

accontentarsi anzitempo del solo trattamento pensionistico, come è

noto, inferiore alla retribuzione".

Questa combinazione normativa ha ritenuto il pretore in contrasto

con gli artt. 3 e 37, malgrado l'opposto giudizio reso in ben nota

sentenza di questa Corte il cui riesame ha sollecitato, stante "lo

sviluppo dei servizi sociali e dell'impegno degli enti locali

sull'argomento, il mutamento dei rapporti tra i settori industriale e

commerciale, da una parte, e il settore terziario dall'altra, il

consolidarsi di una struttura familiare a ruoli paritari e in una

parola il rafforzamento della tendenza ad una presenza più cospicua

delle donne nelle occupazioni lavorative".

I parametri costituzionali, alla stregua dei quali deve essere

saggiata la realtà sociale e normativa sulla posizione della donna

nella società e nella famiglia, nuova rispetto alla quale la Corte

ebbe a pronunciare la sentenza del 1966, sono dal pretore ravvisati

nell'art. 3, che bandisce il sesso dalle cause di trattamenti

differenziati, e nell'art. 37, che afferma la piena parità di diritti

della donna lavoratrice, nonché nel primo comma dell'art. 4, che

riconosce al mantenimento del posto di lavoro rango di diritto

costituzionale (parametro, peraltro non riprodotto nel dispositivo), e

non anche nell'art. 10 non potendosi trarre dall'ordinamento

internazionale precetti vincolanti.

Ragionata nel modo che si è visto la non manifesta infondatezza

della questione di illegittimità del combinato disposto, lo stesso

pretore, cui una delle lavoratrici (la Torre) aveva chiesto di essere

reintegrata, a sensi dell'art. 700 c.p.c., nel posto di lavoro

d'urgenza, non ha ritenuto di prendere in esame la istanza ed ha

sollevato d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 700 nella

parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via

d'urgenza diritti derivanti da norme costituzionali ed elisi da norme

di legge ordinaria, per contrasto con l'art. 24 Cost.: "chi vanta - ha

osservato il giudice a quo - un diritto derivante da una legge

ordinaria può sperare in un intervento d'urgenza della Magistratura,

ma chi vanta un diritto di rango superiore, cioè il rango

costituzionale, deve rassegnarsi ad attendere l'intervento della Corte

costituzionale anche se il tempo necessario a questo intervento può

portare irreparabile pregiudizio, e insomma vanificare proprio quel

diritto che più degli altri dovrebbe essere tutelato". "Certo - ha

insistito il pretore - il giudice ordinario non può equiparare

posizioni sostanziali che si fondano sulla legge e posizioni che si

fondano soltanto sulla speranza di una pronunzia di illegittimità

costituzionale di una norma ordinaria, ma tale equiparazione doveva

essere compiuta dal legislatore che tra i presupposti per

l'applicabilità dell'art. 700 doveva distinguere e comprendere i

pregiudizi derivanti dalla violazione della legge ordinaria ed i

pregiudizi derivanti dalla violazione dei principi costituzionali".

Sebbene la ordinanza 18 novembre 1977 sia stata regolarmente

notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67

dell'8 marzo 1978 (n. 603 Reg. ord. 1977), nessuno si è costituito

avanti questa Corte né ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

3. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Fortunati Iade, assumendo di

essere stata licenziata, sotto la data del 31 ottobre 1977, dalla

s.p.a. Unidal (già Alemagna) per raggiungimento dell'età

pensionabile, chiese dichiararsi la nullità del licenziamento per

violazione degli artt. 3 e 37 Cost., e disporsi la reintegrazione nel

posto di lavoro ex art. 18 legge 300/1970 e, in via d'urgenza, ex art.

700 c.p.c.

All'udienza fissata, ai sensi degli artt. 689 e 702 c.p.c., per la

assunzione di sommarie informazioni comparve anche la resistente la

quale obiettò di aver esercitato il recesso in virtù dell'art. 11

legge 604/1966 e, pertanto, contestò che potesse essere emanato alcun

provvedimento d'urgenza.

Il pretore non ha concesso la sollecitata misura cautelare per

difetto di fumus boni iuris, ma ha sollevato d'ufficio e ritenuto non

manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art.

11 comma primo, legge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9)

r.d.l. 636/1939 e con riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione.

Sebbene l'ordinanza, nella quale si rinvia ad argomenti svolti in

precedenti provvedimenti dallo stesso pretore, sia stata regolarmente

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del

3 maggio 1978 (n. 113 reg. ord. 1978), nessuno si è costituito avanti

questa Corte, né la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

4. - Con ricorso, infine, depositato nella cancelleria della

pretura di Bologna il 12 dicembre 1977, Gnudi Irene chiese ai sensi

dell'art. 700 c.p.c. di essere reintegrata d'urgenza nel posto di

lavoro, di cui era stata privata dalla datrice di lavoro s.a.s. Piazza,

che l'aveva licenziata per raggiunto limite di età pensionabile; nello

stesso ricorso l'attrice sollevava questione di costituzionalità

dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12 r.d.l. 636/1939,

così come modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento

all'art. 3 commi primo e secondo, 4 comma primo, 37 comma primo, e 38

comma secondo, della Costituzione.

Fissata per l'assunzione di sommarie informazioni sulla richiesta

misura cautelare l'udienza del 19 dicembre 1977, alla quale è comparsa

anche la resistente, che non ha mancato di controdedurre anche sulla

questione di costituzionalità, il pretore, con ordinanza 21 dicembre

1977, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 128 del 10 maggio (n. 135 reg. ord. 1978), ha ritenuto

non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9)

r.d.l. 636/1939, così come modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952,

disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e

adottando gli altri provvedimenti conseguenziali; in applicazione degli

artt. 700 segg. c.p.c. ha ordinato alla s.a.s. Piazza di reintegrare

immediatamente nel posto di lavoro (o in altro equivalente) la Gnudi

erogandole la retribuzione tutta e disponendo la sospensione del

termine per l'inizio del procedimento di merito sino alla definizione

del giudizio avanti la Corte costituzionale.

A sostegno della dichiarazione di non manifesta infondatezza della

sollevata questione d'illegittimità, il giudice a quo ha osservato che

il fondamento sociologico dell'anticipato pensionamento della donna,

sancito dalla normativa del 1939, che fa leva sulla minore resistenza

fisica della stessa, è il carattere generalmente più dequalificato di

tale lavoro, laddove la Costituzione disegna il diverso modello

egualitario della elevazione della donna nel lavoro, sia attraverso un

incremento di qualificazione, sia attraverso la costituzione di servizi

sociali. Su questa linea il pretore ha richiamato la legge 9 febbraio

1963, n. 66, sulla ammissione della donna ai pubblici uffici e alle

professioni, né ha mancato di sottolineare che dal 1939 ad oggi le

donne ad onta delle note barriere, hanno conquistato de facto ampi

spazi di qualificazione e di partecipazione. Giustificato con gli

argomenti che si sono riassunti il sospetto di incostituzionalità

delle norme impugnate per contrasto con gli artt. 3 e 37 della

Costituzione, il giudice a quo ha assunto a parametri anche l'art. 4,

che, nel primo comma, garantisce il diritto al lavoro e le condizioni

per renderlo effettivo, e, nel secondo comma, ravvisa nel lavoro lo

strumento del progresso materiale e spirituale della società, e l'art.

38 comma primo, cui il pensionamento anticipato della lavoratrice

infliggerebbe offesa riducendo la consistenza del trattamento

previdenziale.

Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione. Considerato in diritto :

1. - Data l'identità e, comunque, la connessione delle questioni

prospettate, si appalesa opportuna la riunione dei quattro

procedimenti.

Sebbene la disciplina dei provvedimenti d'urgenza, di cui agli

artt. 700 e 702 c.p.c., si intrecci in vario modo con le norme di

diritto sostanziale, la cui conformità a precetti costituzionali viene

posta in dubbio, il solo pretore di Genova - il quale era pur investito

del merito e della controversia Torre Italsider, in riferimento alla

quale e alla controversia connessa Vassallo-Industria Italiana Petroli

ha sollevato questione di costituzionalità del combinato disposto

degli artt. 11 legge 604/1966 e 9 r.d.l. 616/1939 - ha portato

all'esame di questa Corte la questione di costituzionalità dell'art.

700 in riferimento all'art. 24 Cost.le quante volte sia sollevata

questione di legittimità di norme, la cui applicazione forma oggetto

della controversia di merito e, poi, della sentenza, ad assicurare

provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i

provvedimenti d'urgenza.

La questione così come prospettata è irrilevante perché non

l'art. 700 (venuto alla luce in un contesto normativo, che annoverava

sporadico esempio di leggi sopraordinate e, comunque, ignorava il

controllo accentrato di costituzionalità delle stesse) ma gli artt. 23

e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale

delle questioni di legittimità costituzionale, potrebbero frapporre

ostacolo alla delibazione di tali questioni ad opera del giudice,

chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.

Ove la vigente legislazione non consenta allo stato di adottare

provvedimenti urgenti, volti ad assicurare provvisoriamente effetti di

sentenza di accoglimento, dipendenti dalla fondatezza di prospettate

questioni di legittimità di norme costituenti la necessaria premessa

maggiore delle sentenze stesse, forma oggetto di interpretazione degli

artt. 23 e 24 legge 87/1953 lo scioglimento del dubbio se le or

accennate disposizioni precludano il rilievo di questioni di

costituzionalità, interessanti il merito della causa, quando l'istanza

ex art. 700 sia proposta a) prima dell'inizio del giudizio di merito

ovvero b) in una con la domanda introduttiva del giudizio di merito e

c) nel corso di questo.

2. - L'or delineata operazione interpretativa dovrebbe essere

svolta da questa Corte allo scopo di verificare l'ammissibilità degli

incidenti di legittimità costituzionale, insorti nelle controversie

Eberlein- Italnoleggio Cinematografico, Fortunati Unidal e Gnudis.a.s. Piazza, se preliminare a tale verifica non si appalesasse

l'accertamento, nei tre procedimenti, e per le controversie di merito

riunite dal pretore di Genova, del primo dei requisti previsti

nell'art. 11 legge 300/1970; si vuol dire l'impiego, da parte dei

cinque datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque

dipendenti.

I giudici a quibus non hanno avvertito che il rilievo della

questione di legittimità dell'art. 11 legge 604/1966 non si risolve in

perditempo sol se si accerti che il datore di lavoro, che ha proceduto

al licenziamento di lavoratrici cinquantacinquenni, impieghi non meno

di trentacinque dipendenti, né al fine di colmare la lacuna dei

provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza

numerica in complessi del tipo dell'Italsider e dell'Unidal è nozione

di fatto che per rientrare nella comune esperienza non deve formare

oggetto di prove ritualmente proposte perché il giudice la ponga a

base della decisione (art. 115 comma secondo c.p.c.): una cosa è la

prova e altra è il giudizio, che nelle ordinanze in discorso è del

tutto mancato, né questa Corte può sostituirsi ai giudici a quibus

nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalità

sulla base della ipotizzata notorietà dell'impiego di più di

trentacinque dipendenti.

Ad evitare, poi, ulteriori restituzioni di atti converrà che i

giudici verifichino se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 legge

604/1966 e l'art. 35 legge 300/1970, sinora sviluppata sulla

distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non

abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza,

anche alla questione di legittimità che ne occupa.

3. - Altra non meno significativa ragione induce questa Corte a

disporre la restituzione degli atti: trattasi della incidenza della

sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di

trattamento tra uomini e donne, ad escludere la quale non basta il

primo comma dell'art. 4, perché ammonisce il secondo comma di questo

articolo che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore

della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo

maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si

prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente

comma".

Non consta che alcuna delle cinque ricorrenti prestasse al 18

dicembre 1977 attività lavorativa (la sola Gnudi è stata reintegrata

con provvedimento d'urgenza che peraltro porta la data del 21 dicembre

1977) ma tutte hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro

facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno d'età,

e, se non rientra nelle funzioni istituzionali di questa Corte

verificare se la posizione delle cinque lavoratrici, le quali

potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della

pronuncia di nullità del licenziamento e il ius superveniens, sia da

inquadrare nella fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 4,

è sufficiente a procrastinare il giudizio sulla proposta questione

d'incostituzionalità delle norme, sulla base delle quali sono stati

praticati i licenziamenti, la necessità di consentire ai pretori di

Milano e di Genova di svolgere la prospettata indagine, che, se

definita in senso favorevole alle ricorrenti, renderebbe superfluo

l'esame delle ripetute questioni di legittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i quattro procedimenti

1. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di

costituzionalità dell'art. 700 c.p.c., sollevata dal pretore di Genova

con la ordinanza 18 novembre 1977 in riferimento agli artt. 3 e 37

della Costituzione, nella controversia tra Torre Maria e soc.

Italsider;

2. - Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano, di

Genova e di Bologna, che hanno sollevato altre questioni di

costituzionalità con le ordinanze menzionate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Gostituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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