Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 161 della

legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di

altri diritti connessi al suo esercizio), e dell'art. 700 del codice di

procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Konopka Magda e Battistini Attilio ed

altri, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Fallarino Ernesto, Medi Mandour ed il

"Corriere d'Italia", iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28

aprile 1971.

Visti gli atti di costituzione di Battistini Attilio, di Goria

Giulio, della società "Il Rinnovamento" editrice del quotidiano "Paese

Sera", della società editrice "Il Messaggero" e di Fallarino Ernesto;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Carlo Striano, per il Battistini, l'avv. Nino Gaeta,

per "Paese Sera", l'avv. Fabio Montefoschi, per "Il Messaggero", e

l'avv. Dario Di Gravio, per il Fallarino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento promosso da Magda Konopka nei

confronti di Attilio Battistini ed altri, il pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 del

codice di procedura civile e dell'art. 161 della legge 22 aprile

1941, n.633. La prima disposizione viene censurata in quanto, in

relazione agli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge 22 aprile 1941,

n. 633, consente di inibire l'uso dell'immagine altrui anche

nell'ipotesi in cui questa, per essere nella disponibilità di

un'impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a

mezzo stampa. La seconda è impugnata nella parte in cui consente, in

relazione agli artt. 10 cod. civ., 96 e 97, 156 e 168 della legge n.

633 del 1941, il sequestro della fotografia e del materiale relativo,

considerati oggetti idonei a costituire mezzo per la violazione del

diritto all'immagine, anche quando, per essere nella disponibilità di

un'impresa giornalistica, siano destinati alla pubblicazione a mezzo

stampa.

2. - Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 10 novembre 1970,

il giudice a quo ha posto il dubbio in ordine alla compatibilità delle

norme anzidette con l'art. 21 Cost., in particolare laddove esso

esclude che la stampa possa essere soggetta a censura ovvero a

sequestro fuori dai casi espressamente previsti.

Ha precisato che la questione di legittimità costituzionale si

propone nella fattispecie in un modo particolare rispetto al caso

deciso con la sentenza n. 122 del 1970 trattandosi di provvedimenti

diretti ad incidere non sulla stampa in senso vero e proprio ma su atti

preparatori o su cose che si pongono come strumento per l'esercizio del

diritto di cronaca. Pertanto l'inibizione dell'uso dell'immagine

destinata alla stampa configurerebbe sostanzialmente un'ipotesi di

censura preventiva, mentre il sequestro della fotografia e del relativo

materiale renderebbe ancor più penetrante l'intervento del giudice con

contenuto di censura.

Il pretore ha peraltro rilevato come la Corte costituzionale abbia

più volte affermato la distinzione tra stampa e attività preparatoria

della stessa in relazione alla tutela accordata, e come la medesima

abbia riconosciuto le autorizzazioni e censure, cui si riferisce l'art.

21, in quei provvedimenti cautelari di assenso preventivo che devono

riflettere il contenuto della pubblicazione. Ha osservato del pari che

l'art. 21, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, incontra

dei limiti naturali derivanti dal sistema costituzionale ed in

particolare dall'art. 2 che prevede il riconoscimento e la garanzia dei

diritti inviolabili dell'uomo.

Conclude tuttavia nel senso dell'impossibilità di negare

l'esistenza di un problema di legittimità costituzionale la cui

risoluzione non può che essere demandata alla Corte costituzionale.

3. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte si sono

costituiti Attilio Battistini, direttore responsabile dei periodici

"Playmen" e "Men", rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Striano, la

società editrice "Il Messaggero", rappresentata e difesa dall'avv.

Fabio Montefoschi, la società "Il Rinnovamento", editrice del

quotidiano "Paese Sera", rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gaeta,

Giulio Goria, direttore di "Paese Sera", rappresentato e difeso

dall'avv. Vinicio de Matteis.

4. - La difesa del Battistini osserva in primo luogo che con la

sentenza n. 122 del 1970 la Corte costituzionale ha già fissato i

criteri in ordine alla libertà di formazione, circolazione e

diffusione della stampa, derivandone l'inapplicabilità dell'art. 700

cod. proc. civ., in relazione al sequestro di pubblicazioni. Analoga

interpretazione dovrebbe valere in ordine all'inibizione dell'uso

dell'immagine ed al sequestro di fotografie destinate alla stampa. Ove

peraltro essa non potesse essere accolta si dovrebbe ritenere fondata

la proposta questione di legittimità costituzionale, poiché sarebbe

certo che l'inibizione e il sequestro si risolverebbero in un autentico

divieto di pubblicazione di notizie, imposto alla stampa in via

preventiva e cautelare, con palese contrasto con l'art. 21 della

Costituzione.

5. - Anche la società editrice "Il Messaggero" ritiene che il

problema sollevato dal pretore di Roma sia stato implicitamente risolto

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 122 del 1970 nel senso

dell'inapplicabilità delle norme denunciate all'ipotesi di immagini e

cose destinate alla stampa. In linea subordinata peraltro conclude per

l'accoglimento della questione.

6. - La società "Il Rinnovamento" e Giulio Goria, dopo aver

sottolineato il carattere essenziale della riproduzione fotografica nel

giornale moderno e quindi il risolversi in censura preventiva vietata

dall'art. 21 della Costituzione l'interdizione della pubblicazione di

qualsiasi fotografia, concludono per la dichiarazione di illegittimità

delle norme denunciate, rammentando anche un precedente costituito

dalla decisione della Cassazione penale, adottata prima della entrata

in funzione della Corte costituzionale, di ritenere illegittimo il

divieto di pubblicazione di fotografie di persone incolpate di reato.

7. - Questione di identico tenore veniva sollevata il 20 dicembre

1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile promosso da Ernesto

Fallarino nei confronti di Medi Mandour ed il "Corriere d'Italia".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituito dinanzi alla Corte

costituzionale il Fallarino rappresentato e difeso dall'avv. Dario Di

Gravio.

8. - La difesa del Fallarino, premesso che l'art. 21 della

Costituzione può prevalere sui diritti inviolabili dell'uomo, di cui

all'art. 2, in tanto in quanto sussista un interesse pubblico alla

divulgazione del pensiero o del fatto di cronaca - interesse che nella

specie si rivelerebbe inesistente - sottolinea la particolarità del

problema sottoposto all'esame della Corte costituzionale trattandosi

non di sequestro di pubblicazioni ma di cose che solo per illazioni

possono ritenersi destinate alla stampa.

La questione pertanto risulterebbe infondata, laddove invece

occorrerebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 10

cod. civ., 93, 96, 97 e 156 e seguenti della legge n. 633 del 1941,

nelle parti in cui non prevedono, da un lato, il risarcimento del danno

anche quando l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui,

delle lettere e degli epistolari sia consentita dall'esercizio di un

diritto tutelato dalla Costituzione (libertà di stampa), dall'altro

l'intervento del giudice civile in via cautelare nella stessa ipotesi,

ed in ultimo la possibilità di sequestro di lettere epistolari e

ritratti prima della loro utilizzazione a fini di stampa.

9. - Nella memoria successivamente depositata, la difesa del

Fallarino, dopo aver ribadito con ampie argomentazioni che nel sistema

delineato dal legislatore ordinario agli artt. 96 e 97 della legge n.

633 del 1941 si è operata una congrua delimitazione tra l'interesse

alla pubblicazione dell'immagine e quello alla riservatezza della

stessa, insiste nelle conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,

vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si

riferiscono alle medesime disposizioni di legge e a questioni

identiche.

Le relative ordinanze pretorili, precisato che in base alla

sentenza n. 122 dell'anno 1970 non può procedersi in forza dell'art.

700 del codice di procedura civile al sequestro di una pubblicazione

contenente l'immagine di una persona riprodotta nonostante il divieto,

e ricordata altresì la sentenza n. 38 dell'anno 1961, nonché la

sentenza n. 115 dell'anno 1957, sollevano, rispetto all'art. 21 della

Costituzione, in particolare al secondo e terzo comma, la questione di

legittimità degli artt. 700 del codice di procedura civile e 161 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione agli artt. 10 del codice

civile, 96, 97, 156, 168 della citata legge 22 aprile 1941 in quanto

consentono di inibire la diffusione dell'immagine altrui e di

sequestrarla anche quando questa, per essere nella materiale

disponibilità di un'impresa giornalistica, deve ritenersi destinata

alla pubblicazione a mezzo stampa.

Tale essendo il thema decidendi, non devono essere prese in

considerazione le difese del Fallarino nella parte in cui propongono

deduzioni ovvero formulano eccezioni che non sono state sollevate nelle

ordinanze di rinvio.

2. - La questione non è fondata.

La specie in esame si diversifica da quella di cui alla sentenza n.

122 del 1970 richiamata dal giudice e dalle parti, la quale verteva

sull'ammissibilità del sequestro di pubblicazioni contenenti immagini.

La Corte ha escluso che gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile

1941, n. 633, e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del

sequestro preventivo ed ha escluso altresì che il giudice, anche in

base all'art. 700 del codice di procedura civile, abbia il potere di

procedere al sequestro di una pubblicazione, all'infuori dei casi in

cui concorrano le due condizioni contemplate dall'art. 21, terzo comma,

della Costituzione, cioè di delitti per cui la legge vigente

espressamente autorizzi il provvedimento o nel caso di violazione delle

norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

La questione sulla quale oggi è chiamata a pronunziarsi la Corte

è invece quella di legittimità costituzionale dell'art. 161 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabile agli oggetti

contenenti immagini che non siano state ancora pubblicate, ma che per

essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, si

ritengano destinate alla pubblicazione, e dell'art. 700 del codice di

procedura civile in quanto applicabile ai medesimi oggetti.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si

riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si

estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono, quando, come si

dirà in appresso, vengono in considerazione i diritti inviolabili

della personalità umana, anche alle attività strumentali e alle cose

che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del

materiale destinato alla stampa. Il fine della citata norma

costituzionale è quello di evitare che preventivi interventi cautelari

amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti

espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione

delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo

precipuo per la diffusione del pensiero manifestato e per l'esercizio

dell'attività di informazione.

Come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 115 del 1957 e

confermato con le sentenze n. 44 del 1960, n. 159 del 1970 e n. 93 del

1972, il divieto di cui al comma secondo della medesima norma concerne

provvedimenti della pubblica autorità diretti ad esercitare controlli

o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni'.

Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a

tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt.

3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i

diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio

decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza,

intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della

Convenzione europea sui diritti dell'uomo, gli artt. 10 del codice

civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali del resto,

come ha affermato la Corte nella richiamata sentenza n. 122 del 1970,

non attengono alla materia del sequestro preventivo.

Ciò premesso, risulta evidente che la tutela dei diritti sulla

propria immagine, su quelle dei genitori, dei coniugi e dei figli,

sanciti dai citati articoli e che venga esercitata anche rispetto alle

attività strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano

all'organizzazione, predisposizione, preparazione e formazione del

materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, non trova

ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della

Costituzione e in particolare ai commi secondo e terzo.

3. - Non contrastano con la norma costituzionale di raffronto anche

nella loro applicazione rispetto alle immagini che si presumano

destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa gli artt. 156 e 168 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali statuiscono sull'utilizzazione

economica del diritto di autore e di altri diritti connessi

all'esercizio di questi. Il primo afferma la facoltà di agire in

giudizio per ottenere l'accertamento del diritto di utilizzazione

economica e l'interdizione della sua violazione. Il secondo estende le

norme relative all'utilizzazione economica nei giudizi a difesa dei

diritti che si riferiscono alla paternità e all'integrità dell'opera.

Nessuna di tali disposizioni è incompatibile con i principi e con le

norme di cui all'art. 21 della Costituzione.

4. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale citata l'art. 161

della legge 22 aprile 1971, n. 633, il quale, statuendo anch'esso sui

diritti di utilizzazione economica, attribuisce all'autorità

giudiziaria la facoltà di ordinare, agli effetti dell'esercizio dei

poteri previsti dagli artt. 156, 157, 158, 159, 160 della medesima

legge, la descrizione, l'accertamento, la perizia ed anche il sequestro

di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di

utilizzazione ed in casi particolarmente gravi anche il sequestro dei

proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Tali

disposizioni tutelano l'utilizzazione economica del diritto d'autore e

sono dirette ad assicurare la prova e a determinare l'indisponibilità

della cosa, sia per preservarla da distruzione o alterazione, sia per

assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diritto, sia per

impedire ulteriori danni derivanti da violazione del diritto di autore.

Trattasi pertanto di norma diretta alla tutela di diritti patrimoniali

e non a porre limitazioni alla libera estrinsecazione e manifestazione

del pensiero, ne ad assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure.

L'applicazione del predetto art. 161 prescinde infatti da esami e

valutazioni sul prodotto del pensiero o sul contenuto di pubblicazioni

al fine di permetterne o vietarne la diffusione in quanto siano o meno

conformi a determinati principi o a determinati indirizzi ideologici.

5. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale l'applicazione

dell'art. 700 del codice di procedura civile quando manchi la

possibilità di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela

richiesta dagli interessati dei diritti di cui all'art. 10 cod. civ. e

agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, rispetto alle

immagini che si ritengono non legittimamente divulgabili anche se si

presumono destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa.

L'applicazione in tali casi dell'art. 700 cod. proc. civ. ai fini di

proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi

imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati

e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di

un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la

protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in

quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto

della estrema importanza di tali diritti, della gravità e

dell'irriversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli

interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione

sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di

ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per

impedire che il pregiudizio si verifichi.

Si può, pertanto, concludere che le norme in esame nelle parti

denunziate dal giudice a quo non sono in contrasto con la norma

costituzionale di raffronto e che quindi le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal pretore di Roma con le ordinanze di

rimessione 10 novembre 1970 e 20 dicembre 1970 devono essere dichiarate

non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile

1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio, e dell'art. 700 del codice di procedura

civile, in relazione all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96, 97,

156, 168 della predetta legge 22 aprile 1941, proposte dalle ordinanze

in epigrafe in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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