Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori. L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Testo vigente dal 22 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 60/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    Poiché non è possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilità delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioè l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non è fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 21 Diritto d’autore · Art. 156 Diritto d’autore · Art. 161 Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/1973

    Questione infondata
    12 aprile 1973

    Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimità costituzionale incidentale, è quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 10 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 161 Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2000 al 22 aprile 2006. 10 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, aggiunto: nonche' della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati tolto: dall'autorita' aggiunto: dall'Autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazionetolto: .

aggiunto: ; puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di …

tolto: L'autorita' aggiunto: L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

tolto: Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche aggiunto: Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modotolto: , o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art161 · fonte del testo

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