Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti

del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4

ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art.

700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

25 luglio 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli sul

ricorso proposto da Cantone Vincenzo contro il Ministero delle

Finanze, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Cantone Vincenzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui era stata chiesta, ex art.

700 del codice di procedura civile, la sospensione dell'esecuzione di

un'ingiunzione fiscale emessa dall'Ufficio doganale di Napoli, il

giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il

25 luglio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli

artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione

del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello

Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma,

della legge 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonché

dell'art. 700 del codice di procedura civile, nella parte in cui non

consentono che il giudice ordinario, investito dell'opposizione a

pretesa tributaria relativa alla riscossione d'imposta doganale,

possa sospendere l'esecuzione ove dalla stessa possa derivare un

pregiudizio imminente ed irreparabile.

Premette il rimettente che, a seguito dell'abrogazione disposta

dall'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l'ingiunzione

relativa all'imposta doganale de qua è stata sostituita dalla

riscossione tramite ruoli e che, pertanto, l'ingiunzione notificata

al ricorrente nel giudizio a quo, adottata secondo il previgente

schema normativo ex r.d. n. 639 del 1910, con il visto di

esecutorietà del pretore, è stata emessa senza alcun fondamento

normativo.

In particolare, dall'ingiunzione de qua scaturirebbe "la

possibilità giuridica" di dare attuazione all'intimazione ad

adempiere secondo un iter, procedurale non più legittimo, anche se

il Ministero delle finanze e l'Avvocatura dello Stato sostengono, nel

processo a quo, che l'ingiunzione stessa non varrebbe più come

precetto prodromico dell'esecuzione, bensì solo come atto di

accertamento e come titolo esecutivo. Secondo il rimettente, pur

seguendo tale opinione, si finirebbe, in sostanza, per riconoscere,

la carenza di potere dell'ingiunzione nella parte in cui contiene

l'espressa comminatoria dell'esecuzione ai sensi del r.d. n. 639 del

1910: di talché non verrebbe comunque esclusa la possibilità

giuridica di dare immediata attuazione all'intimazione ad adempiere

secondo i termini e le modalità dell'iter procedurale non più

legittimo, preannunciato espressamente nel titolo esecutivo

impugnato.

Accertato altresì il presupposto del periculum in mora, in ragione

anche dell'entità della somma, il giudice a quo, osserva che

l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione risulterebbe

impedito dal generale divieto di incidere sull'attività

amministrativa posto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n.

2248. Tale ostacolo concreterebbe il vulnus agli artt. 24 e 113

Cost., né potrebbe a riguardo richiamarsi la giurisprudenza

costituzionale circa il potere di sospensione dell'esazione in

passato attribuito all'intendente di finanza, previsto solo con

riferimento alla riscossione tramite ruoli.

Peraltro - aggiunge il giudice a quo - anche a voler considerare

tale possibilità come esistente (in quanto espressione del generale

potere di autotutela della pubblica amministrazione), essa

difetterebbe del carattere dell'esclusività, per la mancanza di

un'espressa previsione normativa e, soprattutto, della necessaria

imparzialità dell'organo decidente, sia quanto a valutazione dei

presupposti (poiché l'intendente sarebbe chiamato a privilegiare

l'interesse pubblico), sia quanto a discrezionalità nel fissare la

durata della sospensione. Anche il controllo del giudice

amministrativo, conseguente al rigetto o al silenzio-rifiuto circa la

istanza di sospensione, risulterebbe limitato dalla impossibilità di

valutare il fumus boni iuris. Siffatta valutazione incontrerebbe

l'ostacolo del difetto di giurisdizione, avendo ad oggetto posizioni

soggettive per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del

giudice ordinario, di modo che - sempre secondo il giudice a quo - il

tribunale amministrativo regionale non potrebbe estendere la sua

indagine, neppure incidentalmente in via d'urgenza, a controversie la

cui cognizione di merito è devoluta ad altra autorità

giurisdizionale.

Ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale scaturirebbe

dalla mancata previsione per l'imposta de qua di una graduazione

dell'esecuzione in pendenza di contenzioso, come per altri tributi

(in relazione ai quali è altresì previsto il ben più incisivo

potere di sospensione da parte delle commissioni tributarie). A

riguardo il giudice istruttore richiama la sentenza di questa Corte

n. 318 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

della preclusione per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere

l'esecuzione per i crediti non tributari.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la non fondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che, contrariamente a quanto

sostenuto dal giudice a quo, il potere di sospensione dell'intendente

di finanza permane nel caso in esame, in quanto espressione di un

principio generale applicabile alla riscossione di tutti i tributi.

La questione sarebbe pertanto riconducibile a quella già esaminata

in numerose altre decisioni della Corte.

Quanto all'argomento concernente la non operatività, per l'imposta

doganale, della regola della riscossione frazionata in pendenza di

giudizio, rileva l'Avvocatura che tale possibilità non vi è per le

controversie non connesse all'estimazione del quantum (imposte

iscritte a ruolo a titolo definitivo, imposta principale di registro,

imposta di successione).

Dopo aver osservato come la sentenza n. 318 del 1995 non sia stata

richiamata a proposito, l'Avvocatura rileva che la norma del 1865 non

influisce sui rapporti di diritto soggettivo: al giudice non è, in

altri termini, precluso di conoscere con pienezza, anche emettendo

provvedimenti cautelari, delle controversie patrimoniali, là dove la

normativa tributaria si basa invece su esigenze di carattere

finanziario.

3. - La parte privata si è costituita fuori termine, depositando

una memoria in cui argomenta in senso sostanzialmente analogo

all'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita - in riferimento agli artt. 3, 24 e

113 della Costituzione - della legittimità costituzionale degli

artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, 4 e 5 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonché dell'art. 700 del

codice di procedura civile, nella parte in cui non consentirebbero al

giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione

d'imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta

tutela.

2. - La questione è inammissibile.

2.1. - Il rimettente, dopo aver constatato che l'ingiunzione

oggetto dell'opposizione proposta davanti a lui, riproducente "lo

schema del previgente sistema normativo con la espressa comminatoria

dell'esecuzione a termine degli artt. 5 e segg. del r.d. n. 639 del

1910 ed il visto di esecutorietà del pretore, è stata emessa ... in

mancanza di un fondamento normativo ..." denuncia, perché non

consentirebbero la tutela d'urgenza avverso detta ingiunzione, norme

contenenti previsioni del tutto estranee al tema. Norme, cioè,

descrittive del sistema di riscossione mediante ruoli (artt. 67 e

seguenti del d.P.R. n. 43 del 1988), enunciative dei limiti del

potere dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto agli atti

amministrativi (artt. 4 e 5 della legge sul contenzioso

amministrativo) e, infine, conformative della tutela d'urgenza (art.

700 cod. proc. civ.); dunque non riconducibili al provvedimento

oggetto del giudizio a quo.

La questione incidentale viene così sollevata facendo riferimento,

non ad un normale schema funzionale - sul quale soltanto, così come

occasionalmente concretizzantesi nella fattispecie oggetto del

giudizio a quo, si può appuntare lo scrutinio di costituzionalità

-, bensì ad una situazione patologica estranea al sistema offerto

dalle norme denunciate e per ciò stesso insuscettibile di

apprezzamento nella presente sede. Donde l'inammissibilità della

questione medesima.

2.2. - L'inammissibilità, d'altronde, sarebbe ravvisabile anche

sotto il profilo del difetto di rilevanza, della quale il giudice a

quo - sempre in ragione dello sviamento di prospettiva in cui, come

sopra, è incorso - ha finito per dare una motivazione che si pone

fuori del quadro normativo oggetto dei prospettati dubbi di

costituzionalità e che, quindi, deve ritenersi non plausibile.

Egli, invero, ha individuato il fumus boni iuris necessario per la

concessione della tutela richiestagli, con riguardo non già al

merito del credito tributario fatto valere attraverso l'opposta

ingiunzione, bensì al constatato difetto di presupposto normativo

dell'ingiunzione medesima "nella parte in cui contiene l'espressa

comminatoria dell'esecuzione ex r.d. n. 639 del 1910". Ed in

relazione a ciò ha affermato la rilevanza della questione di

costituzionalità, avendo di mira una pronuncia ex art. 700 cod.

proc. civ. anticipatoria degli effetti della sentenza definitiva

ricadenti su detta comminatoria.

Ma se allora tale pronuncia concerne nella specie soltanto questi

ultimi effetti - che investono l'opposta ingiunzione unicamente con

riguardo all'esecutorietà impressale dal visto del pretore, con

salvezza del suo valore di mera manifestazione della pretesa

tributaria - , appare evidente che il giudice possa emetterla senza

con ciò violare il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 2248

del 1865, sul quale fondamentalmente s'incentra il prospettato dubbio

di costituzionalità. E, per quanto vale, giova qui rammentare che

il potere di intervenire ex art. 700 cod. proc. civ., per

l'elasticità del suo contenuto, consente al giudice di emettere il

provvedimento che più gli appaia congruo al fine di assicurare

provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (v. sentenza

n. 122 del 1970).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

(Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre

entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1,

primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso

amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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