Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 156

e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con

ordinanze emesse il 17 gennaio e il 16 dicembre 1974 dal pretore di

Roma in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Dylan

Bob e la società Newton Compton editori e tra la società Simofi

Finanziaria e la società Titanus, iscritte al n. 102 del registro

ordinanze 1974 ed al n. 92 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974 e n. 95 del 9

aprile 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Bob Dylan e la

società Newton Compton editori, il pretore di Roma, avendo il

ricorrente Dylan richiesto il sequestro di un libro di poesie di sua

creazione che assumeva essere stato illegittimamente pubblicato e posto

in commercio dalla società predetta, con ordinanza emessa il 17

gennaio 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 161, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in

riferimento all'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il pretore, la disposizione impugnata che contempla il

provvedimento cautelare del sequestro di libri a favore di chi si

ritenga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica,

non è contenuta in una "legge sulla stampa" unica fonte abilitata ai

sensi del terzo comma dell'art. 21 Cost. a prevedere il provvedimento

in esame.

A sostegno della illegittimità della norma denunciata, il giudice

a quo richiama la sentenza n. 122 del 1970 alla cui applicazione nella

fattispecie non osta quanto ritenuto dalla Corte con la successiva

sentenza n. 38 del 1973, riguardando quest'ultima la possibilità di

sottoporre a sequestro materiali destinati alla pubblicazione a mezzo

stampa, mentre la questione rimessa oggi alla Corte riguarda la

conformità a Costituzione del sequestro di stampati veri e propri.

Rileva d'altra parte il pretore di Roma la necessità di un

coordinamento tra le due sentenze richiamate, nel senso di conciliare

l'interesse costituzionalmente protetto alla circolazione della stampa

con quello della tutela dell'intimità e del diritto d'autore, il

fondamento costituzionale di quest'ultimo potendosi ricollegare a

qualche altra disposizione costituzionale diversa dall'art. 21.

Osserva infine che la concreta fattispecie che ha dato luogo

all'incidente riguarda un caso in cui il comportamento dell'editore -

riproduzione pedissequa senza il consenso dell'autore di un'opera dello

stesso - si concreta, oltre che in un delitto (art. 171, comma primo,

lettera a, legge n. 633 del 1941), anche in una manifestazione di

pensiero altrui, sicché è da dubitare che siffatti tipi di

manifestazione di pensiero trovino tutela nell'art. 21 della

Costituzione, se non sotto il profilo del diritto di informazione

inteso come parte della più generale tutela della manifestazione del

pensiero approntata dalla disposizione citata.

2. - Ancora il pretore di Roma, con un'altra ordinanza emessa il 16

dicembre 1974, nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.

Finanziaria Simofi e la s.p.a. Titanus, solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, della legge

22 aprile 1941, n. 633, in relazione al primo comma e all'art. 700

c.p.c., nella parte in cui consente che possa essere ordinata con

provvedimento sommario l'interdizione alla diffusione della stampa per

contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione e dell'art.

161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente che

può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro della

stampa, sempre per contrasto con l'art. 21, comma terzo, della

Costituzione.

Richiamandosi alla precedente ordinanza in data 17 gennaio 1974, il

pretore riteneva di denunciare anche l'art. 156, secondo comma, della

citata legge n. 633, in quanto la tutela apprestata dall'art. 21 della

Costituzione nei confronti del sequestro dovrebbe analogicamente

estendersi all'azione inibitoria prevista da tale disposizione, essendo

illogico che la Costituzione vieti il sequestro della stampa ed ammetta

implicitamente altri provvedimenti cautelari che, quanto agli effetti

pratici, presentano stretta affinità con il sequestro.

3. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la legge sulla stampa prevista dall'art. 21

della Costituzione, va individuata nella legge 8 febbraio 1948, n. 47,

approvata dalla Assemblea Costituente e nel r.d.l. 31 maggio 1946, n.

561, implicitamente mantenuto in vigore dall'Assemblea Costituente

stessa, il quale stabilisce al secondo comma dell'art. 3 "nulla è

innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie,

stabilite a tutela del diritto d'autore dalla legge 22 aprile 1941, n.

633".

Inoltre, l'ipotesi di riproduzione abusiva costituisce reato ai

sensi dell'art. 171, lettera a, della legge n. 633, il che basta ad

assicurare la concorrenza di entrambe le condizioni, prescritte

dall'art. 21 della Costituzione, di legge sulla stampa e di sequestro

espressamente previsto per un caso di delitto.

Non rileva nella specie la verifica della legittimità

costituzionale del medesimo art. 161, in quanto autorizza il sequestro

in casi di violazione della legge sul diritto d'autore che non

costituiscono delitto.

Gli stessi argomenti valgono tanto per la riproduzione di stampati

che riproducono opere altrui (prima ordinanza) quanto per la

riproduzione di fotogrammi di alcune scene d'un film senza il consenso

del titolare dei diritti di utilizzazione economica (secondo

ordinanza), e possono estendersi all'azione inibitoria di cui all'art.

156 della legge n. 633.

Ma, secondo l'Avvocatura, l'impugnazione dell'art. 156 si basa

sullo stesso equivoco che già indusse il pretore di Roma a denunciare

l'art. 10 del codice civile, questione sulla quale la Corte ebbe già a

pronunziarsi con la sentenza n. 122 del 1970, non prevedendo la

disposizione denunziata alcun riferimento a misure cautelari o

provvisorie, ma essendo soltanto l'applicazione dell'art. 700 del

codice di procedura civile (norma elastica che pone a disposizione del

giudice il potere di costruire la misura cautelare più adeguata) a

poter produrre un'ipotizzabile lesione dell'art. 21 Cost. nella

costruzione della misura cautelare applicabile al caso concreto.

Sotto un profilo più generale, l'Avvocatura ritiene che l'art. 21

non sia applicabile alle manifestazioni di pensiero altrui, e che in

ogni caso risulti superfluo ricercare il fondamento costituzionale

della tutela del diritto d'autore, onde rinvenire un criterio di

prevalenza fra la libertà di manifestazione del pensiero e

quest'ultimo. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono

riunirsi e decidersi con un'unica sentenza stante che sollevano

analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - Il pretore di Roma solleva, in riferimento all'art. 21, comma

terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui

consente che può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il

sequestro della stampa in caso di violazione della legge sul diritto di

autore che costituisca delitto, nonché dell'art. 156 della medesima

legge in relazione al primo comma dell'art. 700 del codice di procedura

civile nella parte in cui consente il sequestro e l'interdizione della

stampa, sempre in ipotesi di delitto.

Fondamento dell'una e dell'altra questione è l'interpretazione

restrittiva che il giudice a quo dà al comma terzo dell'art. 21 della

Costituzione e più precisamente all'espressione "legge sulla stampa",

ritenendo che costituisca fonte abilitante ad autorizzare il

provvedimento previsto nel comma citato non un qualunque atto

legislativo, ma soltanto una legge disciplinante espressamente questa

materia, la quale sotto quella speciale intitolazione raccolga ogni

disposizione regolativa attinente alla stampa. Tale, secondo il

medesimo giudice, non sarebbe la legge 22 aprile 1941, n. 633,

intitolata "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio", alla quale appartengono gli articoli denunziati.

3. - L'esposta interpretazione dell'art. 21, comma terzo, si

appalesa errata.

Essa condurrebbe infatti implicitamente e conseguentemente a

ritenere che la legge indicata nel detto articolo dovesse essere

regolatrice esclusiva della stampa nel senso di non ammettere che altri

atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse

rispetto alla medesima materia.

Il significato e la portata dell'art. 21, comma terzo, della

Costituzione sono stati chiaramente indicati da questa Corte nella

sentenza n. 4 del 1972, escludendosi che con la dizione "legge sulla

stampa" il legislatore costituzionale abbia voluto dar vita ad un tipo

speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori

preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di

"legge sulla stampa".

"Ed invero", ha aggiunto la Corte, "obbiettivamente considerata, la

formula dell'art. 21 non è così univoca da potersene argomentare la

volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece

venire interpretata come indicativa del complesso delle norme

riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale

in unica sede".

Non sussiste pertanto nessuna esclusione costituzionale per

l'applicabilità delle misure di interdizione e di sequestro previste

negli artt. 156 e 161 della legge n 633 del 1941, ove ricorrano

entrambi i presupposti costituzionali previsti per il sequestro di

stampati o per altre misure cautelari analoghe e cioè l'espressa

previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa.

4. - È superfluo per la risoluzione della questione di

legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo indagare se

l'art. 21 che tutela la libertà di manifestare liberamente il proprio

pensiero, sia anche rivolto a tutelare la manifestazione del pensiero

altrui sotto il profilo dell'informazione la quale abbia luogo senza o

contro la volontà dell'autore.

Ed è altresì superfluo considerare se la tutela disposta dalla

legge n. 633 del 1941 del diritto di autore, risponda ai fini dell'art.

42 della Costituzione e quali siano i rapporti tra questa norma e la

libertà affermata nell'art. 21.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione,

degli artt. 156 (in riferimento all'art. 700 del codice di procedura

civile) e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella

parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e del

sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che

costituiscano delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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