Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello trova la sua coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado dalla legge n. 533 del 1973, con l'attuazione dei principi di oralita` e di immediatezza; pertanto, il divieto non e` applicabile nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il rito previgente a tale legge, poiche`, in tal caso, lo 'ius novorum' consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato come un effetto gia` prodotto dalla sentenza conclusiva di detto grado di giudizio. (Non fonda- tezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legit- timita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa agli artt. 437, comma secondo, cod. proc. civ., e 20, comma primo, L. 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non consentono, in via transitoria, la proposizione di nuove eccezioni in appello nel caso di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge e sottopo- sti, in fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito).
Art. 437 c.p.c. · Art. 20 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.