Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo

comma, primo inciso, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge

11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di

lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatoria), promosso con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1980

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'E.N.E.L. contro

Serretta Giovanni, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno

1980;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto Una controversia individuale di lavoro fra Serretta Giovanni e

l'E.N.E.L., introdotta con citazione notificata il 29 dicembre 1969,

perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 1° marzo

1973 senza che, fino a tale momento, il convenuto avesse proposto

l'eccezione di prescrizione dei crediti ex adverso vantati.

All'udienza del 31 maggio 1974, fissata per la discussione, la causa

veniva trattenuta in decisione e, quindi, definita con sentenza del

28 giugno 1974, avverso la quale l'E.N.E.L. proponeva appello (nelle

forme previste dal nuovo rito delle controversie di lavoro,

disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, entrata in vigore

nel frattempo), sollevando, col relativo atto, l'eccezione suddetta.

L'adita Corte di appello respingeva il gravame, rilevando, fra

l'altro, che l'eccezione stessa non poteva essere proposta, stante il

divieto di jus novorum di cui all'art. 437 cod. proc. civ., nel testo

novellato dalla citata legge n. 533 del 1973, applicabile ai giudizi

pendenti alla data della sua entrata in vigore, giusto il disposto

dell'art. 20 della legge medesima.

Nel susseguente giudizio di cassazione, introdotto dall'E.N.E.L.,

la Corte, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo

comma, (nuovo testo) cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge

n. 533 del 1973, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3 e

24 Cost., non consentono la proposizione di nuove eccezioni in

appello, in via transitoria e con riferimento ai casi di procedimenti

svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata

legge (e, quindi, senza soggezione al regime delle preclusioni e

decadenze con questa introdotto) e sottoposti, poi, nella fase di

gravame, alla trattazione col nuovo rito.

Con specifico riguardo alla fattispecie - donde la rilevanza della

questione - la Corte ha osservato che la mancata proposizione

dell'eccezione di prescrizione in primo grado era correlata alla

facoltà di proporla senza limite alcuno (salvo l'eventuale onere

delle spese) nel giudizio di appello, sicché il venir meno di tale

facoltà ha reso impossibile l'esercizio di una difesa, quale

l'eccezione, che è oggetto di uno specifico diritto della parte che

possa avvalersene, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.

Inoltre, la carenza di disposizioni di diritto transitorio dirette a

porre rimedio, in casi analoghi a quello in questione, alla

soppressione della medesima facoltà produce, ad avviso della Corte,

disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., fra le

posizioni delle parti nei giudizi pendenti all'atto dell'entrata in

vigore della legge n. 533 del 1973, a seconda che tali giudizi si

trovassero o meno in fase decisoria.

Non vi sono state costituzioni né interventi. Considerato in diritto La questione, nei termini sopra esposti, è infondata. Invero, il

divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod.

proc. civ. di proporre nuove eccezioni in appello, nelle controversie

soggette al rito del lavoro, va necessariamente coordinato con il

regime di preclusioni e decadenze stabilito, nell'ambito di tale

rito, relativamente al giudizio di primo grado.

In buona sostanza, le preclusioni in appello, ripristinate con la

legge n. 533 del 1973, hanno la loro coerente ed insopprimibile

ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo

grado da tale legge, con l'applicazione dei principi di oralità e di

immediatezza: sarebbe, pertanto, contrario al sistema processuale,

globalmente considerato, imporle a quanti abbiano partecipato al

giudizio di primo grado secondo il rito determinato dalla legge

previgente.

In altre parole, l'jus novorum consentito dall'art. 345 cod. proc.

civ. va considerato, nel caso in cui il procedimento di primo grado

si sia svolto secondo il vecchio rito, come un effetto già prodotto

dalla sentenza conclusiva di detto procedimento, con la conseguenza

che esso risulta utilizzabile dalle parti nell'udienza di discussione

fissata davanti al giudice di appello a norma dell'art. 435, primo

comma, cod. proc. civ.

Alla stregua di siffatta interpretazione, deve, pertanto,

escludersi che le parti della controversia individuale di lavoro

svoltasi in primo grado secondo il rito previgente alla legge n. 533

del 1973 risultino private di quelle facoltà che avevano

legittimamente ritenuto di non esercitare durante detto grado di

giudizio; sicché ne consegue la non contrarietà delle norme

censurate ai ricordati precetti costituzionali;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo

comma, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973,

n. 533, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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