Art. 16 mediazione — Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':

  • a)l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
  • b)la previsione, ((per gli organismi costituiti da enti privati,)) nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa ((delle controversie o)) di formazione nei medesimi ambiti;
  • b-bis)((per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;))
  • c)l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. 9 10 Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 9 10 ((Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.)) La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216)). L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 9 10 La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.4 9 10 Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 9 10 L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

4

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 156/2013

    Questione inammissibile
    21 giugno 2013

    Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi di legittimità costituzionale qui riuniti. Il suddetto Consiglio, infatti, non è stato parte nei giudizi a quibus . Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio Nazionale Forense (ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre, confermata con sentenza n. 272 del 2012). Sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 293/2011, 94/2009, 96/2008 e 245/2007).

    Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione · Art. 13 mediazione · Art. 16 mediazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2012

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 2012

    riuniti i giudizi; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sull…

    Art. 5 mediazione · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 4 mediazione · Art. 6 mediazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 64 parole tolte, 92 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) la previsione, aggiunto: per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie tolto: e aggiunto: o di formazione nei medesimi ambiti;

aggiunto: b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;

… amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. aggiunto: Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la … giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. tolto: Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16 · fonte del testo

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