Art. 292 c.p.c. — Notificazione e comunicazione di atti al contumace
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[1]L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
[2]Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.
[3]Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
[4]Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1986
