Codice di giustizia contabile

Art. 174 c.g.c. — Comunicazioni e notificazioni

[1]1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato ((e alla procura regionale)), a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. ((Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.))

[2]2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

[3]3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ((centoventi giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.

[4]4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[5]5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

[6]6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 1 parola tolta, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato aggiunto: e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. aggiunto: Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a tolto: ottanta aggiunto: centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art174 · fonte del testo

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