Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice

di procedura civile in riferimento all'art. 215, n. 1, dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale

di Cassino nel procedimento civile vertente tra Pio Antonino e Polini

Loreto, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cassino, nel giudizio civile promosso da Pio

Antonino contro Polini Loreto, contumace, ritenendo di dover decidere

la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attore nel

corso del processo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in

relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui

non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il

verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio di scrittura

privata non menzionata nell'atto di citazione notificato al

convenuto, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da

parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o

contro di lui prodotta.

Considera il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la

sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo, per violazione

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del

codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la

notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della

produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai

procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al

conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163,

n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile,

solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di

citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (così

che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente

notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata

dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi

dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma

regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio

pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e

l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza

che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto

della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione

ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte

del convenuto contumace").

Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 del codice di procedura

civile consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante

tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata

rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di

competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte

lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non

sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare

nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire

in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della

costituzione, ben potendo farlo in un momento successivo e a

prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del

giudizio.

Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di

illegittimità costituzionale nei sensi sopra indicati.

Non vi è stata costituzione delle parti né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità

costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in

relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la

normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al

convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà

atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove

questa non sia menzionata nell'atto di citazione - perché tale

scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto

medesimo.

L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa

Corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura

civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto

verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in

quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse

per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale.

2. - La questione è fondata.

Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove

sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace

una scrittura, della cui produzione egli non è messo in grado di

avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del

contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò anche se al

contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di

procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione

tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello,

essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del

gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti

dell'ingiustificato aggravio.

Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza

di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore

e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.

Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art.

184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio

produrre documenti nuovi, può verificarsi l'eventualità che il

contumace non sia messo in grado di averne notizia.

Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli

artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile,

in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da

produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perché si

abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che dà

atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia

probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando

questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della

scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza

sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo

comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n.

1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la

notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della

produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in

precedenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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