Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292, comma

primo, cod. proc. civ. (Notificazione e comunicazione di atti al

contumace) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Pretore di

Salerno nel procedimento civile vertente tra Lesen Aston d'Aston Enrico

e Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi, iscritta al n. 389 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto, notificato, per mezzo del servizio postale il 14

novembre 1975, a stare all'avviso di ricevimento, a mani di Telese

Luisa qualificatasi figlia del convenuto, Enrico Lesen Aston d'Aston,

premesso che il 26 maggio 1975 l'autocarro della ditta TELESE targato

NA 844201, nel far manovra nel piazzale antistante lo stabilimento

CO.NA.P.ASIC. S.p.A. in Salerno, aveva danneggiato l'autovettura

Mercedes 220/D targata SA 187502, di cui l'attore era proprietario,

convenne Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi via S. Pietro,

Casoria (NA), avanti il Pretore di Salerno per la condanna del

convenuto al risarcimento dei danni con avvertenza che, in mancanza di

sua comparizione in giudizio, si procederebbe in contumacia chiedendo

"fin d'ora ammettersi interrogatorio formale e svolgere la più

completa istruttoria adeguata al comportamento processuale di

controparte". Alla udienza del 12 dicembre 1975 il Pretore designato

invitò l'attore ad esibire certificazione attestante la convivenza e

la capacità della persona che aveva ricevuto la notificazione per

conto del convenuto, riservato ogni provvedimento in ordine alla

dichiarazione della contumacia, ammise l'interrogatorio formale del

convenuto e rinviò per l'espletamento all'udienza del 1 marzo 1976

con termine fino al 15 febbraio 1976.

All'udienza del 1 marzo 1976 dopoché il difensore con procura

dell'attore aveva depositato l'originale dell'estratto

dell'interrogatorio formale notificato per mezzo del servizio postale

il 5 febbraio 1976, il Pretore, rilevato - trascorsa l'ora contumaciale

- che il convenuto non si era ancora costituito, ne dichiarò la

contumacia invitando l'attore ad esibire idonea documentazione per

stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità di tal Telese

Luisa, qualificata figlia sull'avviso di ricevimento della

notificazione della citazione, riservato ogni altro provvedimento.

2. - Con ordinanza, emessa il 2 marzo 1976, comunicata il

successivo 12 e notificata il 26 aprile, pubblicata nella G.U. n. 164

del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 389 R.O. 1976, con cui la riserva

venne sciolta, il Pretore, premesso che l'art. 102 disp. att. c.p.c.,

consente al giudice, nell'emettere l'ordinanza ammissiva

dell'interrogatorio formale, di richiamare, senza ripeterli, i capitoli

d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di

risposta o nei processi verbali di causa, sollevò d'ufficio questione

di legittimità costituzionale dell'art. 292 comma primo c.p.c., per

violazione dell'art. 24 comma secondo Cost., nella parte in cui non

prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano

notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio

stesso, sul riflesso che "allorquando, come nella fattispecie,

l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia emessa "per relationem"

nei termini consentiti dal menzionato art. 102 disp. att. c.p.c., la

notificazione di tale ordinanza al contumace non consente a

quest'ultimo di avere notizia completa ed esauriente del provvedimento

stesso e, soprattutto, dei fatti dei quali si sollecita la sua

confessione, o dai quali, in caso di mancata risposta, derivano le

conseguenze ammissive previste dall'art. 232 c.p.c.". Tale questione

reputò il Pretore rilevante "ai fini della definizione del presente

giudizio, nel quale l'attore ha richiesto l'interrogatorio formale del

convenuto", sui capi articolati in domanda "ed ha notificato al

convenuto stesso, contumace, l'ordinanza ammissiva non contenente la

specifica indicazione dei capitoli dell'interpello, mentre

l'interrogando non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento

della prova".

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 13 luglio 1976, nel quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha argomentato per l'infondatezza della proposta questione

nel senso che I) la norma denunziata pone il contumace in condizione di

conoscere che è stato ammesso l'interrogatorio e, quindi, di assumere,

costituendosi, esatta visione degli atti di causa e, II) l'art. 102

disp. att. c.p.c. consente di non riprodurre i capitoli nell'ordinanza

ammissiva del mezzo istruttorio, ma non vieta di riprodurli.

4. - Nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avv. dello Stato Baccari ha

illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :

5.1. - Dai fascicoli di parte attrice e d'ufficio, pervenuti alla

cancelleria della Corte, risulta che dell'interrogatorio formale del

convenuto non sono articolati i capitoli in alcun atto e che oggetto

della notificazione per mezzo del servizio postale effettuata il 5

febbraio 1976 è stato non già l'estratto dell'interrogatorio formale,

sibbene la copia autentica del processo verbale dell'udienza

istruttoria del 12 dicembre 1975, nel quale - lo si ripete - non sono

stati articolati capitoli di interrogatorio formale.

5.2. - Tale essendo lo stato degli atti, s'impone la declaratoria

d'inammissibilità della proposta questione della quale difetta il

concreto presupposto: si vuol dire la articolazione dei capitoli sui

quali era stato chiamato a rispondere il convenuto, seppure non è

lecito aggiungere che lo stato di contumace di questo è indubbiato dal

Pretore il quale ha invano insistito nel chiedere all'attore la

esibizione di documentazione idonea a stabilire la convivenza con il

convenuto e la capacità della consegnataria degli atti (citazione e

processo verbale della udienza istruttoria del 12 dicembre 1975)

notificati per mezzo del servizio postale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 292 comma primo c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24

comma secondo Cost., con ordinanza 2 marzo 1976 del Pretore di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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