Corte costituzionale

Ordinanza n. 504/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 636/1972
  • art. 12d.P.R. 739/1981
  • art. 39d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito

dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e dell'art. 39,

primo comma, dello stesso d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 636, promosso

con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Commissione Tributaria

di I grado di Verbania sul ricorso proposto da Di Trani Nicola contro

l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 350 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 (R.O. n. 350

del 1990) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel

procedimento promosso da Di Trani Nicola contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Arona, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in

quanto, per la mancata previsione della lettura del dispositivo della

decisione in pubblica udienza, risulterebbe violato l'art. 101, primo

comma, della Costituzione secondo cui la giustizia è amministrata in

nome del popolo italiano;

b) dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, nella parte in cui non prevede la possibilità della scelta del

relatore e le modalità della stessa e il potere del Presidente della

Commissione in materia, non trovando applicazione l'art. 276, ultimo

comma, del codice di procedura civile, e l'art. 118, ultimo comma,

delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, per omesso

richiamo da parte della norma censurata, per violazione degli artt. 3

(principio di razionalità) e 97, primo comma (principio del buon

andamento), della Costituzione;

Considerato che, per quanto riguarda la questione sub a), il

precetto costituzionale invocato non richiede necessariamente la

lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza previsto

appositamente solo per il processo del lavoro di primo e secondo

grado;

che, per quanto riguarda la questione sub b), il potere di

regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonché la discussione

spettano al Presidente della Commissione, in base agli artt. 19,

secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che

prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i

fatti e le questioni della controversia;

che, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene

per ogni giurisdizione, è demandata al relatore la redazione della

motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione,

incompatibilità, ecc.);

che, pertanto, le due questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre

1981, n. 739, e 39, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevate, in riferimento rispettivamente all'art. 101, primo

comma (prima questione) e agli artt. 3, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione (seconda questione), dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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