Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi già chiamati, poiché la comparazione tra le diverse facoltà processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che è da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorché tanto all'attore, che può liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui è riconosciuta la facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' è definito, non irragionevolmente, è sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilità processuale e della tempestività della richiesta. red.: F. Mangano
Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.