Art. 30 — Costituzione del terzo chiamato

L'articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art30 · fonte del testo

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