Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo

comma, del codice di procedura civile, promossi con due ordinanze

emesse il 19 febbraio 1996 ed il 18 marzo 1996 dal pretore di Parma

nei procedimenti civili vertenti tra A. Due s.r.l. di Squeri Donato e

Progeco Engineering s.r.l. ed altra e tra Berchi s.r.l. e Spagni

Nelson, iscritte ai nn. 436 e 510 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 23,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il

pagamento di somme di denaro, il pretore di Parma, con ordinanza del

19 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad

opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore.

Osserva il remittente che la normativa contenuta negli artt. 269 e

271 del codice di procedura civile, la quale non attribuisce al

giudice alcun potere di delibazione in ordine alla sussistenza dei

presupposti per la chiamata in causa del terzo quando questa sia

effettuata dal convenuto e, per contro, sottopone ad autorizzazione

la medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi già chiamati,

determina una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti,

in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza della questione.

A parere dell'Avvocatura, non potrebbe in primo luogo escludersi un

sindacato del giudice sulla chiamata in causa richiesta dal

convenuto, allorché, nel provvedere con decreto allo spostamento

della prima udienza per consentire la citazione del terzo, rilevi il

carattere pretestuoso dell'intento dichiarato dal convenuto. La

diversità di trattamento risulta, poi, secondo l'Avvocatura,

pienamente giustificata in relazione alla differente posizione delle

parti: infatti, l'autorizzazione alla chiamata in causa richiesta

dall'attore postula la verifica da parte del giudice che l'esigenza

di chiamare il terzo sia effettivamente sorta a seguito delle difese

del convenuto, e ciò al fine di impedire un ampliamento tardivo dei

soggetti del giudizio. Inoltre, quella stessa possibilità che ha

l'attore, in sede di instaurazione del procedimento, di chiamare in

causa tutti i soggetti che ritenga necessari al giudizio è

riconosciuta al convenuto al momento della sua costituzione, sì che

non vi è motivo di prevedere un controllo del giudice.

3. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1996 nel corso di altro

procedimento civile, il medesimo pretore di Parma ha sollevato

identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 269,

secondo comma, del codice di procedura civile.

4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, svolgendo argomentazioni identiche a quelle

già indicate. Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze il pretore di Parma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia

autorizzata dal giudice istruttore.

Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di

legittimità costituzionale, i relativi giudizi devono riunirsi per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata

contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la

irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento operata tra

le parti del processo in relazione alla chiamata in causa del terzo,

la quale può essere liberamente effettuata dal convenuto senza

necessità di autorizzazione del giudice, mentre la medesima istanza

formulata dall'attore è sottoposta al sindacato di ammissibilità

del giudice.

3. - La questione è infondata.

L'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile pone a

carico del convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, l'onere

di farne dichiarazione nella comparsa di risposta e di chiedere

contestualmente al giudice istruttore lo spostamento della prima

udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, stabilendo

che il giudice provveda con decreto a fissare la data della nuova

udienza.

La forma stessa di decreto, che caratterizza il provvedimento,

mediante il quale il giudice, senza necessità di contraddittorio,

fissa la data della nuova udienza, certamente dimostra che in questo

momento, nel quale non viene sentito l'attore, non può essere

esercitato alcun potere valutativo intorno all'esistenza dei

presupposti della chiamata in causa. Tuttavia, contrariamente a

quanto ritenuto dal giudice remittente, non è priva di

ragionevolezza la previsione della insindacabile facoltà per il

convenuto, all'atto della sua prima difesa, di estendere l'ambito

soggettivo del processo, ove si consideri che l'attore per primo ha

facoltà di convenire in giudizio qualunque soggetto, senza

limitazioni di sorta e senza necessità, ovviamente, di

autorizzazione alcuna.

Per verificare che sia garantita alle parti un'identità di

trattamento, la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve

essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale, il

quale, nella fattispecie, è da individuarsi nell'atto in cui

ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni: in questo

momento le parti devono essere poste in grado di compiere le medesime

attività con eguali poteri. Ed in effetti, nell'indicato momento, la

posizione dell'attore, che può liberamente scegliere i soggetti da

convenire in giudizio, è del tutto corrispondente a quella del

convenuto, cui è esattamente e correlativamente riconosciuta la

facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga

comune la causa o dal quale pretenda essere garantito.

Una volta così definito il thema decidendum, qualunque altra

istanza difensiva non può non essere sottoposta al controllo del

giudice, al quale è rimessa sia la valutazione della utilità

processuale, sia il controllo della tempestività della richiesta,

particolarmente incisivo nell'attuale regime di preclusioni.

Ed è proprio in tale successiva fase che si colloca la domanda

dell'attore di chiamare in causa un terzo, chiamata che, a norma del

terzo comma dell'art. 269 del codice di procedura civile, può essere

autorizzata dal giudice solo se l'interesse dell'attore alla chiamata

sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa

di risposta.

Lo spirito informatore delle nuove disposizioni processuali, quale

risulta, particolarmente, dallo schema delle preclusioni delineato

negli artt. 163 e seguenti del codice di procedura civile, giustifica

che la proposizione di una domanda ulteriore nei confronti di una

nuova parte del processo, nella quale si sostanzia la chiamata in

causa ad opera dell'attore, sia sottoposta ad autorizzazione del

giudice, che dovrà verificare se l'estensione del contraddittorio

sollecitata dall'attore derivi effettivamente e necessariamente dalle

difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrettizio per

modificare impropriamente la domanda originariamente proposta.

Ricondotta la questione nei termini delineati, è di tutta evidenza

come le parti siano poste in una situazione di perfetta parità,

essendo loro attribuite le medesime facoltà in relazione al medesimo

momento processuale, cui deve farsi riferimento nella comparazione.

Onde l'infondatezza dei dedotti profili di illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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