Art. 269 c.p.c. — Chiamata di un terzo in causa
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[1]Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione nei modi ordinari o mediante citazione a comparire all'udienza fissata dal presidente, purche' siano rispettati i termini stabiliti dall'articolo 166.
[2]Il giudice istruttore, quando ne e' richiesto nella prima udienza, puo' concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.
[3]La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo puo' costituirsi a norma dell'articolo 166 o alla udienza.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951
