Art. 269 c.p.c. — Chiamata di un terzo in causa

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[1]Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione nei modi ordinari o mediante citazione a comparire all'udienza fissata dal presidente, purche' siano rispettati i termini stabiliti dall'articolo 166.

[2]Il giudice istruttore, quando ne e' richiesto nella prima udienza, puo' concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.

[3]La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo puo' costituirsi a norma dell'articolo 166 o alla udienza.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 269 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15584/2026

    21 maggio 2026

    La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione · Art. 106 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 164 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33810/2025

    23 dicembre 2025

    La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 374 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28976/2025

    3 novembre 2025

    Nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 418 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 94 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26669/2025

    3 ottobre 2025

    Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 107 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 76 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 127/2004

    Questione inammissibile
    20 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi. - V. sentenza citata n. 117/2003.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2003

    Questione inammissibile
    10 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto. La questione di costituzionalità concernente la natura, ordinatoria o perentoria, del termine di cui alla norma impugnata è, infatti, del tutto priva di rilevanza, dal momento che nei giudizi 'a quibus' il termine per proporre l’istanza di proroga era già scaduto ed i convenuti erano pertanto decaduti dal relativo potere.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/2001

    Questione inammissibile
    6 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quò. M. F.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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