[1]e misura dell'imposta

[2]1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di e di scissioni societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, (( quarto, quinto e nono periodo)), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 14 3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

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Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto ( con l'art. 30, comma 6-bis) che la modifica al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2009.

Testo in vigore dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26263/2025

    26 settembre 2025

    Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

    Art. 10 · Art. 810 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1322 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19953/2025

    17 luglio 2025

    In materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, la vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile in relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, come interpretate dalle sentenze nn. 158 del 2020 e 39 del 2021 della Corte Costituzionale), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione, sull'area di risulta dalla demolizione di quest'ultimo, di un nuovo fabbricato avente caratteristiche, dimensioni e destinazione diversi.

    Art. 10

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/2009

    Questione infondata
    8 maggio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sollevata per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., in quanto la disposizione impugnata, prevede l'esenzione dall'imposta catastale per le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma non per quelle delle Province (oltre che delle Regioni e dei Comuni). Nella specie, l'esenzione prevista dalla norma censurata in favore solo dello Stato risulta immune da arbitrarietà ed irragionevolezza e non può comportare, sotto alcun profilo, la denunciata «compromissione dell'autonomia» degli altri enti territoriali, perché trova giustificazione proprio nella rilevata peculiare posizione dello Stato, in quanto non equiparabile agli altri soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, e si armonizza, sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalle imposte ipotecaria (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990), di registro (art. 57, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e di bollo (art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Sulla non piena equiparazione, tra loro, dei diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, v. citata sentenza n. 365/2007 e n. 274/2003. Sulla concessione di agevolazioni relative a tributi erariali, attraverso norme di carattere eccezionale e derogatorio, v. citate ordinanza n. 174/2001 e sentenza n. 292/1987 e sulla loro non estensibilità se non nel caso in cui lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. citate sentenze n. 27/2001; n. 431/1997 e n. 86/1985; ordinanze n. 46/2009 e n. 10/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 114 cost. · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/1996

    Altra decisione
    26 luglio 1996

    Poiché l'esame di una questione di costituzionalità fondata sull'interpretazione di una direttiva comunitaria esige che il contenuto delle norme da questa espresse sia compiutamente e definitivamente individuato, secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, spetta ai giudici rimettenti adire previamente la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la conseguenza che ad essi vanno restituiti gli atti relativi all'incidente di costituzionalità. - V. O. n. 536/1995, riguardante analogo giudizio. red.: A.M. Marini

    Art. 76 cost. · Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registro · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 536/1995

    Altra decisione
    29 dicembre 1995

    Restituzione degli atti al giudice remittente, quando alleghi a presupposto della censura di costituzionalità una norma comunitaria sulla cui effettiva portata manchino precedenti puntuali, perché adisca la Corte di giustizia delle Comunità europee - alla quale sola è demandata l'interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa -, affinché individui in modo compiuto e definitivo, e con carattere di certezza ed affidabilità, il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie. Alla Corte costituzionale, infatti - ferma la possibilità del controllo di costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona -, non compete fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di "chiara evidenza", ne' di adire il giudice comunitario, non potendosi assimilare alla "giurisdizione nazionale", cui si riferisce l'art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., il giudice delle leggi, che, per la funzione di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica, non è incluso fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano. - Analoga fattispecie di restituzione degli atti, O. n. 206 del 1976. - Ambito del controllo di costituzionalità sulla normativa comunitaria, S. n. 509 del 1995. - Corte costituzionale e interpretazione della normativa comunitaria, S. n. 168 del 1991. - Nozione di "giurisdizione nazionale" ex art. 177 trattato CEE e Corte costituzionale, S. n. 13 del 1960. red.: A. Greco

    Art. 76 cost. · Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 29 gennaio 2009. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto tolto: e quintoaggiunto: , quinto e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

    Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto ( con l'art. 30, comma 6-bis) che la modifica al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2009.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art10 · fonte del testo

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