Art. 938 c.c. — Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorita' giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, puo' attribuire al costruttore la proprieta' dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e' tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 938 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12583/2026

    4 maggio 2026

    La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione; la stessa, pertanto, non può essere presunta, ma va positivamente dimostrata dal costruttore, avendo riguardo al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, e va esclusa quando questi avrebbe potuto, fin dall'inizio, anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino.

    Art. 938 c.c. · Art. 2967 c.c. · Art. 934 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 68 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Relativamente all'ipotesi in cui taluno, nella costruzione di un edificio occupi in buona fede una porzione del fondo attiguo, l'art. 938 modifica il corrispondente art. 452 del codice del 1865, in quanto stabilisce il termine entro il quale il proprietario del fondo parzialmente occupato deve fare opposizione. Il termine è di tre mesi e decorre dal giorno in cui la costruzione ebbe inizio. Decorso tale termine senza opposizione, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato; rimane invariato l'obbligo del costruttore di pagare in questo caso al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata e di risarcire i danni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 435

  • Ho ricondotto a una disciplina uniforme, concentrata in un solo articolo (939), le due figure dell'unione e della mescolanza che il codice del 1805 regolava separatamente in due gruppi di articoli (464 - 467,

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 436

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art938 · fonte del testo

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