Codice civile

Art. 909 c.c. — Diritto sulle acque esistenti nel fondo

[1]Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

[2]Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art909 · fonte del testo

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