Art. 956 c.c. — Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il mantenimento dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile, costituisce scelta che è espressione dell'insindacabile discrezionalità legislativa, onde sono manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 956 cod.civ., nella parte in cui non estende il divieto di proprietà separata delle piantagioni, anche ai diritti superficiari preesistenti all'entrata in vigore del nuovo c.c. sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 Cost..
Art. 956 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il superficiario, quale proprietario della costruzione, ne ha la libera disponibilità: può alienarla e farne oggetto di diritti reali; ma, se il diritto di superficie fu costituito ad tempus, la scadenza del termine segna anche l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario per contro, data la consolidazione che viene ad operarsi della proprietà del suolo con la proprietà della costruzione, i diritti gravanti sul primo si estendono alla seconda (art. 954, primo comma). Questa regola incontra però un limite nel disposto dell'art. 2816, primo comma - del quale farò più oltre cenno - secondo cui le ipoteche iscritte contro, il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Quanto ai contratti di locazione conclusi dal superficiario, questi non durano che per l'anno in corso alla scadenza del termine a cui il diritto del superficiario è legato (art. 954, secondo comma). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie. Il superficiario può ricostruire sul suolo, almeno finchè non sia scaduto il termine per cui il diritto di superficie sia stato eventualmente costituito (art. 954, terzo comma). Le norme accennate si applicano anche alla così detta proprietà sotterranea (art. 955). Ho escluso la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956), aderendo al voto di competenti organi ed enti, i quali hanno rilevato il danno che all'incremento dell'agricoltura deriva dall'esistenza di una proprietà vegetale separata da quella del suolo. Dell'enfiteusi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 446
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art956 · fonte del testo
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