Codice di procedura civile

Art. 412 c.p.c. — Risoluzione arbitrale della controversia

[1]((In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando e' possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

[2]Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

  • 1)il termine per l'emanazione del lodo, che non puo' comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
  • 2)le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

[3]Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

[4]Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto)).

Testo vigente dal 24 novembre 2010

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 412 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31008/2025

    26 novembre 2025

    Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

    Art. 412 c.p.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 410 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 novembre 2010. 90 parole tolte, 261 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in essoaggiunto: In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione tolto: anche parzialeaggiunto: , anche parziale, sulla quale concordano, tolto: precisando aggiunto: riconoscendo, quando e' possibile, tolto: l'ammontare del aggiunto: il credito che spetta al lavoratoretolto: . In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioniaggiunto: , e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

aggiunto: Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

aggiunto: 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non puo' comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

aggiunto: 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

aggiunto: Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo tolto: 411 aggiunto: 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

tolto: L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

tolto: Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

tolto: Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizioaggiunto: Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412 · fonte del testo

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