Art. 5 — Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
  • b)individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche universita';
  • c)definizione delle modalita' di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
  • d)indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
  • e)attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilita' di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformita' tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
  • f)previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
  • g)attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse;
  • h)estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
  • i)verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Testo vigente dal 26 febbraio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 50/2005

    Illegittimità dichiarata
    28 gennaio 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003 - che stabiliscono principi e criteri direttivi per l’adozione di decreti legislativi in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, in particolare, la lettera e) l'attribuzione di piena forza legale al contratto certificato, nonché la restrizione a specifiche ipotesi della possibilità ad agire in giudizio e la lettera f) la previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione nonché il mantenimento degli effetti degli accertamenti dell’organo certificatore finché non sia provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità nella sua attuazione -, sollevata in relazione all’art. 24 Cost. Infatti il parametro da ultimo citato non riguarda la sfera di attribuzione della ricorrente: nessuna competenza è, infatti, attribuita alle Regioni per la tutela del diritto di difesa.

    Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 118 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30~art5 · fonte del testo

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