Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1977 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal

pretore di Cirié nel procedimento civile vertente tra Giuseppe

Spizzico e la S.p.A. MESI, iscritta al n. 522 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del

29 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. MESI, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice

relatore Eduardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento promosso da Giuseppe Spizzico nei

confronti della S.p.A. MESI ed inteso ad ottenere l'annullamento di una

transazione intercorsa tra le parti sulle spettanze derivanti dalla

cessazione di rapporto di lavoro, il pretore di Cirié, con ordinanza

emessa il 28 maggio 1974, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2113 codice civile, in riferimento agli artt.

3, 24, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Premesso che la norma denunciata configura un regime di

"annullabilità " del negozio transattivo avente ad oggetto diritti del

prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge,

il pretore scorge una disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame

e quella generale (art. 1966 cod. civ.) in cui si commina la nullità

di analoghe transazioni relative a diritti sottratti alla

disponibilità delle parti, ovvero contrarie a norme imperative di

legge (art. 1418 cod. civ.). La violazione delle altre disposizioni

costituzionali richiamate deriverebbe poi dalla brevità del termine

per impugnare la transazione e dall'aver assoggettato ad annullabilità

(e non a nullità assoluta) un negozio relativo a diritti

indisponibili.

Quanto alla rilevanza della questione, questa risiederebbe nella

circostanza che - una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2113 cod. civ. - il pretore dovrebbe emettere una sentenza

di accertamento negativo e non di natura costitutiva, come impone la

norma denunziata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la

società MESI rappresentata e difesa dall'avv. Tomaso Tabellini.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente

irrilevante o subordinatamente, manifestamente infondata, la MESI

ricorda di aver aderito alla domanda di annullamento avanzata dallo

Spizzico nel giudizio a quo, proponendo, a sua volta, domanda

riconvenzionale. Rileva come nello stesso giudizio non vi sia alcun

punto controverso su cui possa influire la distinzione tra

annullabilità e nullità poiché sono pacifiche tra le parti la

legittimazione dell'attore e l'inesistenza di decadenza o prescrizione.

Quanto all'infondatezza, la MESI richiama la sentenza n. 77 del

1974, con cui venne respinta analoga questione.

Le medesime conclusioni rassegna anche l'Avvocatura dello Stato che

aggiunge anche come non sia prospettabile una violazione dell'art. 38

non essendo l'obbligo di versare contributi possibile oggetto di

transazione, per effetto del disposto dell'art. 2115 codice civile. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe, premesso che l'art. 2113 del codice

civile configura un regime di annullabilità e non di nullità del

negozio transattivo sul rapporto di lavoro, denunzia d'ufficio

l'illegittimità costituzionale di tale norma così come modificata

dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sotto i seguenti

profili:

a) in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento fra l'ipotesi

prevista dalla norma impugnata e quella generale di cui agli artt. 1966

e 1418 del codice civile, i quali comminano la nullità di transazioni

relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti e di

contratti contrari a norme imperative di legge. Ciò comporterebbe,

secondo il giudice a quo, la violazione del principio costituzionale di

uguaglianza;

b) in quanto il termine di sei mesi stabilito a pena di decadenza

dal comma secondo del citato art. 2113 come modificato dal pure citato

art. 6 della legge n. 533 del 1973 per impugnare transazioni o

rinunzie aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti

da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi

collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 109 del codice di

procedura civile, risulterebbe brevissimo se comparato al termine

quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento e

assolutamente incongruo ed insufficiente.

Pertanto, la normativa prevista dal secondo comma dell'art. 2113

che prevede a pena di decadenza la facoltà d'impugnare la transazione

o la rinunzia, normativa conseguente al regime di annullabilità,

violerebbe gli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, nonché gli

artt. 24 e 35, comma primo, della Costituzione.

2. - Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato sotto i

sopraindicati profili dal pretore di Cirié con l'ordinanza in

epigrafe, appare del tutto irrilevante rispetto al giudizio in corso.

Dagli atti di causa risulta infatti incontestabilmente che il

documento transattivo era stato sottoscritto dalle parti il 31 ottobre

1973; che il rapporto di lavoro era cessato il successivo 14 novembre;

che l'atto introduttivo del giudizio con il quale l'attore chiedeva

dichiararsi annullata ogni transazione e condannarsi la convenuta

Società al pagamento di somme di denaro era stato depositato in

giudizio il 30 gennaio 1974; che la convenuta nella sua memoria

depositata il 15 marzo 1974 dava atto della nullità della citata

transazione e chiedeva a sua volta la condanna dell'attore alla

restituzione e al pagamento di somme.

È pertanto indubbio che entrambe le parti hanno, entro il termine

stabilito dall'art. 2113, come modificato dall'art. 6 della legge n.

533 del 1973, proposto l'impugnazione della transazione onde la

questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal

giudice a quo e che deriverebbe dall'asserita pretesa brevità,

incongruità e insufficienza del termine di impugnazione è del tutto

irrilevante ai fini della decisione del giudizio in corso.

Il punto controverso fra le parti e sul quale si chiede

l'accertamento e la pronunzia giudiziale è il pagamento di somme hic

inde pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti. Per tale

accertamento e per tale pronunzia nella causa pendente avanti il

pretore di Cirié, non ha alcuna rilevanza il fatto che il regime

previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità della

transazione o che la dichiarazione giudiziale di invalidità di questa,

richiesta da entrambe le parti, sia costitutiva o di accertamento, dato

che l'effetto di tale dichiarazione, come è esplicitamente affermato

nella stessa ordinanza di rimessione, è il medesimo.

Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza

la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2113 del codice civile così come modificato dall'art. 6

della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento agli artt.

3, 24, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo, della

Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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