Codice civile

Art. 2076 c.c. — Contratto collettivo annullabile

[1]Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

[2]La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

[3]La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • A difficoltà non lievi ha dato luogo il problema della invalidità (nullità e annullabilità) del contratto collettivo. Rispetto a questo hanno rilevanza, oltre le cause di invalidità proprie dei contratti, anche i vizi di illegittimità degli atti amministrativi, in quanto con esse non coincidano. Secondo la classificazione fatta dalla dottrina è nullo il contratto collettivo: a) che sia stato stipulato da associazioni professionali non riconosciute; b) che difetti dei requisiti essenziali di sostanza e di forma richiesti dalla legge per la formazione dell'atto; c) che sia viziato da falsa causa (eccesso di potere), in quanto tenda ad ottenere effetti diversi da quelli tipicamente ad esso assegnati; d) che, infine, sia contrario a norme imperative di legge o all'ordine corporativo. Danno, invece, luogo a semplice annullabilità tutti gli altri vizi da cui può essere affetto il contratto collettivo, e particolarmente: a) l'inosservanza delle norme sulla ripartizione della competenza tra le federazioni e le confederazioni; b) l'inosservanza delle eventuali norme stabilite dagli statuti per la manifestazione di volontà degli organi dell'associazione; c) l'irregolare preposizione del funzionario che, in rappresentanza dell'associazione, ha proceduto alla stipulazione o alla firma del contratto collettivo; d) i vizi della volontà del rappresentante anzidetto. L'accertamento della nullità può essere fatto dalla magistratura del lavoro in sede di controversia collettiva o dal giudice del lavoro nelle controversie individuali. In quest'ultimo caso, però, la pronunzia del giudice si limita a negare effetto al contratto collettivo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, in omaggio al principio che impone al giudice ordinario di applicare i regolamenti e gli atti amministrativi in quanto siano legittimi e gli vieta di annullarli o revocarli. Maggiore delicatezza riveste la disciplina dell'annullabilità del contratto collettivo. Per quanto diffuso possa essere l'interesse a far valere il vizio del contratto collettivo che ne determina l'annullabilità, non sembra che tale interesse possa identificarsi coi destinatari delle norme contenute nel contratto collettivo. Non è infatti opportuno che la legge offra agli imprenditori e ai prestatori di lavoro, che sono tenuti all'osservanza al contratto collettivo, troppo facili motivi per scuoterne l'efficacia. L'art. 2076 perciò dispone che l'annullabilità del contratto collettivo può essere fatta valere solo dalle associazioni professionali che hanno partecipato alla stipulazione e dal pubblico ministero, quale rappresentante degli interessi superiori dell'economia, davanti alla magistratura del lavoro. Ne deriva che i singoli imprenditori e prestatori di lavoro non possono opporre, neppure in via d'eccezione, nelle controversie individuali di lavoro, le cause di annullabilità del contratto collettivo, nè il giudice può rilevarle d'ufficio. L'esigenza poi di assicurare certezza alle situazioni disciplinate dal contratto collettivo ha consigliato di precludere, anche alle associazioni professionali e al pubblico ministero, la possibilità di far valere l'annullabilità del contratto quando siano decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione. Anche gli effetti della pronuncia di annullamento non coincidono con quelli che produce l'analoga pronuncia che annulla un negozio giuridico privato. La regola della retroattività trova un limite insuperabile nei diritti derivanti dai rapporti di lavoro costituiti sotto l'impero del contratto collettivo annullato. Tali rapporti di lavoro continuano ad essere regolati dal contratto collettivo fino al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 825

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2076 · fonte del testo

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