Art. 1560 c.c. — Entità della somministrazione

[1]Qualora non sia determinata l'entita' della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

[2]Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

[3]Se l'entita' della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed e' stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione e' tenuto per la quantita' corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1560 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23858/2025

    26 agosto 2025

    In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodo tariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art. 31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavano approvati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione.

    Art. 1560 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 1561 c.c. · Art. 154 t.u.a.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 30 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un ulteriore elemento caratteristico del contratto di somministrazione è riposto nel fabbisogno del somministrato, in quanto esso sia noto al somministrante; il fabbisogno vale a fissare l'entità delle prestazioni, qualora non vi abbiano provveduto le parti (art. 1560, primo comma), e nei limiti del massimo e del minimo eventualmente stabilito in contratto (art. 1560, secondo comma). Talvolta è stabilito un quantitativo minimo di cose da fornire. Ma anche allora il fabbisogno del somministrato dà la misura della prestazione; e infatti il somministrato non può liberarsi pagando l'importo del minimo, ma deve ricevere la quantità di cose che gli occorrono effettivamente o pagarne il prezzo. Cosicchè il criterio del fabbisogno del somministrato opera non soltanto a carico del somministrante (come nelle ipotesi dei primi due comma dell'art. 1560), ma altresì a vantaggio di lui (art. 1560, terzo comma). Nel caso di indeterminatezza relativa dell'entità delle prestazioni (in quanto cioè siano stabiliti un quantitativo minimo e un quantitativo massimo) la determinazione spetta al somministrato, il quale è il miglior giudice delle proprie necessità (art. 1560, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 684

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1560 · fonte del testo

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