Decreto IVA

Art. 73 d.P.R. 633/1972 — Modalità e termini speciali

Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: 179

  • a)per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
  • b)per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
  • c)per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
  • d)per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
  • e)per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48. 179 ((Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione)). 179
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 11 dicembre 2016, n. 232

179

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2017.

Testo vigente dal 1 gennaio 2017 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 73 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16016/2026

    25 maggio 2026

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'ente o la società controllante, come previsto dall'art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, rilevando, quanto a quest'ultimo, anche il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata conseguito sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.

    Art. 73 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 167/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è configurabile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante ed influiscano sull'imposta complessivamente dovuta da quest'ultima e dalle controllate (le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, in relazione a debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, trattandosi di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

    Art. 73 d.P.R. 633/1972 · Art. 1241 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2017. 66 parole tolte, 94 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini:

… elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per … o clausole contrattuali. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48. Il Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che tolto: le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso aggiunto: i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' tolto: controllante e dalle societa' controllate aggiunto: commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibiliaggiunto: ; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti tolto: delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze … disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. tolto: Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando aggiunto: Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' tolto: stesse aggiunto: controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute tolto: dall'altra per oltre la meta' tolto: fin dall'inizio aggiunto: dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente aggiunto: a quello di esercizio dell'opzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 2016, n. 232

    La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2017.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art73 · fonte del testo

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