che, come i successivi articoli 2869, 2870 e 2871, è di nuova formulazione - non ammette a favore del terzo datore d'ipoteca il beneficium excussionis, salvo che tale beneficio sia stato convenuto. Non si dubitava, per altro, anche sotto l'impero del codice del 1865, dell'inammissibilità del beneficium excussionis così a favore del terzo acquirente come a favore del terzo datore, argomentando dal principio dell'indivisibilità dell'ipoteca e dal fatto che il codice non faceva più menzione del beneficio di cui trattasi, ammesso da alcuni codici degli Stati italiani preesistenti. Disposizione analoga a quella che, in materia di fideiussione, sancisce l'art. 1955, contiene l'art. 2869, il quale consente al terzo datore d'ipoteca di avvalersi del beneficium cedendarum actionum accordato al fideiussore, per cui l'ipoteca costituita dal terzo si estingue se per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. La posizione del terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore è interamente assimilata a quella del terzo acquirente per ciò che riguarda le eccezioni opponibili al creditore che procede all'esecuzione (art. 2870).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 2868