Codice civile

Art. 649 c.c. — Acquisto del legato

[1]Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare.

[2]Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

[3]Il legatario pero' deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e' stato espressamente dispensato dal testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 649 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15135/2026

    19 maggio 2026
    • Usufrutto

    L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazione dell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possesso ma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosi di usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe della comunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizi relativi alla cosa oggetto dell'usufrutto con i connessi poteri di disposizione. Tale principio è valido anche nel caso di mancato conseguimento del possesso da parte del coniuge superstite ex art. 649, ultimo comma, c.c., secondo il quale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legata, domandarla all'onorato. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento alla situazione della moglie superstite, titolare di usufrutto uxorio sul terzo dell'eredità del marito, deceduto con figli in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 151 del 1975, con conseguente applicazione della disciplina previgente).

    Art. 649 c.c. · Art. 1002 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    23 gennaio 2026

    In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

    Art. 649 c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c. · Art. 1140 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stato proposto di ripristinare un complesso di norme già contenute negli articoli da 221 a 224 del progetto della Commissione reale, che il progetto definitivo aveva soppresse ritenendole ovvie. Ho accolto il suggerimento per quanto attiene alla norma sul concorso delle due delazioni, legittima e testamentaria, che in forma diversa ho inserita nell'art. 457 del nuovo testo: ma per tutte le altre disposizioni ho creduto di dover andare in diverso avviso. Esse sono in parte del tutto ovvie, come fu rilevato nella relazione al progetto definitivo; in parte contengono regole d'interpretazione della volontà testamentaria arbitrarie o discutibili, in relazione a fattispecie anomale o eccezionali. Dei legati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 316

  • Poche osservazioni sono state fatte sugli articoli di questa sezione (arti. 649-673). Un primo rilievo riguarda la norma introduttiva sull'acquisto del legato (art. 649). Si è proposto di sostituire ai primi due comuni di questo articolo un comma unico così formulato: «Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata; se, invece, la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto». Ma la formulazione proposta presenta il difetto di porre quasi in antitesi, agli effetti dell'accettazione, l'ipotesi del legato di quantità di fronte a quella del legato di specie, quasi che nella prima ipotesi il legato si acquisti senza bisogno di accettazione e nella seconda l'accettazione sia invece necessaria. Accogliendo, peraltro, nella sostanza la proposta, ho formulato in maniera più chiara e precisa il secondo comma dell'articolo, ponendo il principio che, se oggetto del legato sia la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenenti al testatore, la proprietà o il diritto passa direttamente dal testatore al legatario senza intermediazione dell'erede. In tal modo risulta chiaro che il principio posto nel primo comma si riferisce a qualunque specie di legato e the la regola del secondo comma si applica al legato di cosa determinata appartenente al testatore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 317

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art649 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari