Art. 982 c.c. — Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Tra i diritti dell'usufruttuario ho menzionato quello di conseguire il possesso della cosa (art. 982): è questo un presupposto indispensabile per il godimento della cosa medesima da parte di chi è titolare di un diritto reale. Ho però dettato, nell'art. 1003, le norme relative ai provvedimenti per la custodia, l'amministrazione e l'eventuale alienazione dei beni, nel caso che l'usufruttuario non presti la garanzia a cui è tenuto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 470
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art982 · fonte del testo
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