Diritto internazionale privato

Art. 51 — Possesso e diritti reali

Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 51, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4586/2026

    1 marzo 2026

    A seguito dell'estinzione di una società di diritto estero, i beni immobili in proprietà della stessa siti in Italia, che risultino dai pubblici registri immobiliari e non siano stati oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono di proprietà comune indivisa dei soci superstiti, trovando applicazione l'art. 51 della l. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione non notificata agli ex soci, da considerarsi legittimati passivi rispetto all'azione revocatoria originariamente intentata nei confronti di una società di diritto inglese estinta, i cui beni immobili, situati in Italia, non erano stati inseriti nel bilancio finale di liquidazione).

    Art. 51 · Art. 2312 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art51 · fonte del testo

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