Art. 12 — Concorso di violazioni e continuazione

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, ((diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni)). 30 Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, ((commette in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che)) pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. ((Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.)) 30 Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, ((l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata)) di un quinto. 30 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)). 30 ((5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.)) 30 ((5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.)) 30 Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione ((deve rispettare il principio di proporzionalita' e)) non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 30 ((Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.)) La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. 1 20 21 30 ((8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.)) 30

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

16

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-quinquies) che "Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo".

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9268/2026

    13 aprile 2026

    In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 2000, l'istituto del cumulo giuridico si applica anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento relativi all'ICI e i medesimi illeciti relativi all'IMU, potendo ritenersi della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, in ragione dell'identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6441/2026

    18 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 348 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 26921/2025

    7 ottobre 2025

    In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo.

    Art. 12

    Rassegna di ottobre 2025, p. 139 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 29 giugno 2024. 78 parole tolte, 181 parole aggiunte.

… relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni tolto: formali della medesima disposizioneaggiunto: , con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette aggiunto: in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni chetolto: , nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. aggiunto: Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, tolto: si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata aggiunto: l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata di un quinto. tolto: Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. Quando violazioni della stessa indole vengono aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, tolto: si applica la sanzione base aumentata aggiunto: l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se aggiunto: le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. 5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte aggiunto: quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni … sono interrotti dalla constatazione della violazione. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione aggiunto: deve rispettare il principio di proporzionalita' e non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Nei casi di accertamento con adesione, di tolto: mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale aggiunto: conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica tolto: in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo tolto: eaggiunto: , per ciascun periodo d'imposta aggiunto: e per ciascun istituto deflativo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata … in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioniaggiunto: . 8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art12 · fonte del testo

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